Trattamento dei dati nel servizio telefonico

12 aprile 2021

Secondo la Corte giustizia Unione Europea Sez. II, 11/11/2020, n. 61/19, l'articolo 2, lettera h), e l'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché l'articolo 4, punto 11, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un'informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena cognizione di causa.

Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che contiene una clausola secondo cui l'interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell'accezione di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora: a) la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, o qualora b) le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora c) la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che attesti tale rifiuto.

FONTI
Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2021

Archivio news

 

News dello studio

mag3

03/05/2024

Lotta contro le contraffazioni commesse online

Lotta contro i reati e ingerenza nei diritti fondamentali: un'autorita` pubblica nazionale incaricata della lotta contro le contraffazioni commesse online puo` accedere ai dati identificativi a

mag3

03/05/2024

Tabulati Telefonici

Secondo la legge italiana, il delitto di furto aggravato fa parte dei reati che giustificano l’acquisizione di tabulati telefonici presso il fornitore di servizi di comunicazione elettronica,

mag3

03/05/2024

Tlc: il Garante sanziona un dealer per attivazione illecita di sim e abbonamenti

Una società che gestisce due negozi di telefonia dovrà pagare una multa di 150mila euro per aver attivato illecitamente Sim, abbonamenti e addebiti per l’acquisto di cellulari

News Giuridiche

mag3

03/05/2024

Borse di studio per i tirocini svolti negli uffici giudiziari nel 2023

Stanziate risorse per 7.147.931 euro: domande