Trattamento dei dati nel servizio telefonico

12 april 2021

Secondo la Corte giustizia Unione Europea Sez. II, 11/11/2020, n. 61/19, l'articolo 2, lettera h), e l'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché l'articolo 4, punto 11, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un'informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena cognizione di causa. 

Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che contiene una clausola secondo cui l'interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell'accezione di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora: a) la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, o qualora b) le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora c) la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che attesti tale rifiuto.

FONTI
Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2021

News archive

 

Firm news

giu9

09/06/2026

IA e lavoro: il Garante Privacy avverte una start-up italiana. Sotto la lente dell’Autorità il plug-in che può rilevare linguaggio, emozioni e livello di stress dei dipendenti 

Il Garante per la protezione dei dati personali (con Provvedimento 14 maggio 2026 n. 342, pubblicato il 9 giugno 2026 sul sito del garante stesso) ha inviato un avvertimento a una start-up italiana

giu9

09/06/2026

Regolamento sui mercati digitali: il Tribunale annulla la decisione che designa Meta come gatekeeper per quanto riguarda Marketplace

Con sentenza del 3 giugno2026, il Tribunale Europeo -nella causa T-1078/23 | Meta Platforms / Commissione- ha annullato  la decisione che designa Meta come gatekeeper per quanto riguarda Marketplace. Pur

giu9

09/06/2026

Consultazione pubblica concernente l’uso condiviso della banda di frequenze 3800-4200 MHz da parte di sistemi terrestri a banda larga wireless a potenza medio-bassa in grado di fornire connettività di rete locale ai sensi della decisione (UE) 2025/2425.

Con la delibera n. 109/26/CONS del 13 maggio 2026 è avviata una consultazione pubblica concernente l’uso condiviso della banda di frequenze 3800-4200 MHz da parte di sistemi terrestri a