Trattamento dei dati nel servizio telefonico

12 april 2021

Secondo la Corte giustizia Unione Europea Sez. II, 11/11/2020, n. 61/19, l'articolo 2, lettera h), e l'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché l'articolo 4, punto 11, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un'informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena cognizione di causa. 

Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che contiene una clausola secondo cui l'interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell'accezione di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora: a) la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, o qualora b) le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora c) la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che attesti tale rifiuto.

FONTI
Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2021

News archive

 

Firm news

apr1

01/04/2026

Messaggi Vocali WhatsAppe responsabilita' disciplinare del lavoratore

Va escluso che l'acquisizione dei messaggi vocali possa essere ricondotta a un legittimo esercizio dei poteri di controllo datoriale ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, trattandosi

mar31

31/03/2026

Save the date: Virtual Meeting 15 aprile 2026

Il prossimo 15 aprile 2026 ore 9.00, International Institute of Communications ospitera' l'evento trilaterale (Australia, Italia e UK) sulla protezione dei minori in ambiente digitale.   Questo

mar31

31/03/2026

Telemarketing, il Garante privacy sanziona Enel Energia per oltre 500mila euro

Il Garante privacy ha irrogato a Enel Energia una sanzione di oltre 500mila euro per trattamento illecito di dati personali a fini di telemarketing e teleselling. Il procedimento trae origine

Lawyer News

apr2

02/04/2026

Chiusura del terrazzo trasformato in abitazione: vanno rispettare le distanze legali

L’approvazione del progetto da parte del

apr2

02/04/2026

Corruzione propria se l’oggetto del patto illecito è di per sé la commissione di un reato

Costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio

apr2

02/04/2026

Colpa dell’avvocato: il giudizio controfattuale spetta al giudice di merito

<p>In tema di responsabilità professionale