Lotta contro le contraffazioni commesse online

03 maggio 2024

Lotta contro i reati e ingerenza nei diritti fondamentali: un'autorita` pubblica nazionale incaricata della lotta contro le contraffazioni commesse online puo` accedere ai dati identificativi a partire da un indirizzo IP.

Con la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-470/21 | La Quadrature du Net e a. (Dati personali e lotta contro la contraffazione) vengono precisati i requisiti relativi alle modalita` di conservazione di tali dati e di accesso agli stessi.

La Corte, pronunciandosi in seduta plenaria, dichiara che la conservazione generalizzata e indifferenziata di indirizzi IP non costituisce necessariamente una grave ingerenza nei diritti fondamentali. Una conservazione di questo tipo e` autorizzata allorche´ la normativa nazionale impone modalita` di conservazione che garantiscano una separazione effettivamente stagna delle diverse categorie di dati personali, escludendo cosi` che possano essere tratte conclusioni precise sulla vita privata dell'interessato.

La Corte precisa altresi` che il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che autorizza l'autorita` pubblica competente, al solo scopo di identificare la persona sospettata di aver commesso un reato, ad accedere ai dati relativi all’identita` civile corrispondenti a un indirizzo IP, conservati separatamente e in maniera effettivamente stagna dai fornitori di accesso a Internet.

Gli Stati membri devono tuttavia garantire che tale accesso non consenta di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP di cui trattasi. Cio` implica che si deve vietare agli agenti che dispongono di tale accesso di divulgare informazioni sul contenuto degli archivi consultati, di effettuare un tracciamento del percorso di navigazione a partire dagli indirizzi IP e di utilizzare tali indirizzi a fini diversi dall'identificazione dei loro titolari ai fini dell'adozione di eventuali misure.

Quando l'accesso a dati relativi all'identita` civile degli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica ha il solo scopo di identificare l'utente interessato, non e` indispensabile un previo controllo di tale accesso da parte di un giudice o di un ente amministrativo indipendente in quanto tale accesso comporta un'ingerenza nei diritti fondamentali che non puo` essere qualificata come grave. Detto controllo deve tuttavia essere previsto allorche´ le specificita` di una procedura nazionale che disciplina un accesso siffatto possono, per il fatto di mettere in relazione i dati e le informazioni raccolti nel corso delle diverse fasi di tale procedura, consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata dell’interessato e, pertanto, comportare una grave ingerenza nei diritti fondamentali. 

In un caso del genere, tale controllo da parte di un giudice o di un ente amministrativo indipendente deve avvenire prima che abbia luogo tale messa in relazione, preservando al contempo l'efficacia di detta procedura, consentendo, in particolare, di individuare i casi di nuova possibile reiterazione del comportamento illecito di cui trattasi.

 

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