Coniugi Infedeli attenzione al programma Keylogger
16 november 2020
Per la Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. V, 29/09/2020, n. 30735 P.G.), gli artt. 617 bis e 617 quater c.p. richiedono entrambi che le condotte in essi descritte siano attuate "fraudolentemente", ossia con modalità tali da rendere non percettibile o riconoscibili le condotte stesse, che avvengono all'insaputa del soggetto che è parte della comunicazioni. Quindi, se l'agente ha reso manifesta la volontà di installare lo strumento che consente di intercettare la comunicazione e quindi di procedere all'intercettazione delle comunicazioni, prima che l'azione sia posta in essere, il reato è escluso.
Nel caso specifico il ricorrente aveva sostenuto con il suo appello (vedi 3 e 4 dell'atto di appello) che l'installazione del programma che consentiva l'intercettazione delle attività di navigazione in internet era conosciuta alla moglie, in quanto attuata di comune accordo molti anni prima allo scopo di controllare la navigazione su internet della figlia minore per impedire che la stessa potesse utilizzare il computer per accedere a contenuti inappropriati, considerata la sua età; il programma informatico installato non consentiva di distinguere tra i vari utenti del sistema.
FONTI
Massima redazionale, 2020
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