In particolare, il Tribunale respinge, tra l'altro, la censura della Qualcomm secondo cui la Commissione avrebbe dovuto applicare il criterio dello «small but significant and non-transitory increase in price (aumento lieve, ma significativo e non provvisorio, del prezzo di un bene)» per definire il mercato rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 TFUE, in quanto tale criterio non e` l'unico metodo del quale la Commissione possa avvalersi per definire il mercato rilevante.
Il Tribunale respinge altresi` le critiche della Qualcomm relative ai costi di riferimento utilizzati dalla Commissione nell'ambito della sua analisi prezzi/costi, in quanto i costi di riferimento scelti sono piu` favorevoli alla Qualcomm e poiche´ la Commissione ha scelto di verificare l'intenzione della Qualcomm di estromettere un concorrente.
Per quanto riguarda le conclusioni della Commissione in merito all'esclusione dell'Icera dal mercato, il Tribunale sottolinea che – contrariamente alle affermazioni della Qualcomm – in sede di esame dell'eventuale esistenza di prezzi predatori applicati da un'impresa che occupa una posizione dominante, la Commissione non e` tenuta ad esaminare se il tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata sia di portata sufficiente affinche´ tale pratica produca effetti anticoncorrenziali.
Per quanto riguarda gli argomenti relativi all'asserita mancata applicazione del criterio del concorrente «altrettanto efficiente» sul mercato rilevante, il Tribunale osserva, in sostanza, che, nell'ambito di un'indagine relativa a potenziali prezzi predatori, l'analisi con cui la Commissione confronta, come nel caso di specie, i prezzi praticati da un'impresa in posizione dominante con alcuni dei suoi costi al fine di valutare se tale impresa abbia applicato prezzi inferiori ai costi totali medi (ATC), ma superiori ai costi variabili medi (AVC), gia` include un'analisi del concorrente «altrettanto efficiente».
Per quanto riguarda la conclusione, formulata nella decisione impugnata, attinente all'intenzione della Qualcomm di estromettere l'Icera dal mercato di cui trattasi, il Tribunale indica che la Commissione ha suffragato tale constatazione fornendo elementi di prova al contempo diretti e indiretti.
Infine, per quanto riguarda il calcolo dell'importo dell'ammenda, il Tribunale ritiene che, nella decisione impugnata, la Commissione si sia discostata, senza giustificazione, dal metodo prescritto dai suoi orientamenti del 2006.
Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla Qualcomm in EUR 238 732 659.