Ne consegue che limitazioni della larghezza di banda, della condivisione della connessione o dell’utilizzo in roaming, conseguenti all’attivazione di una siffatta opzione, sono anch’esse incompatibili con il diritto dell’Unione
La Corte di Giustizia dell’UE, con la Sentenze nelle cause C-854/19, C-5/20 e C-34/20 Vodafone e Telekom Deutschland, si è pronunciata sulle opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero» .
Un’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero» e` una pratica commerciale mediante la quale un fornitore di servizi di accesso a Internet applica una «tariffa zero» o piu` vantaggiosa, a tutto o a una parte del traffico di dati associato a un’applicazione o a una categoria di applicazioni specifiche, proposte da partner di detto fornitore di servizi di accesso. Tali dati non sono quindi detratti dal volume di dati acquistato nell’ambito del piano tariffario di base. Una siffatta opzione, proposta nell’ambito di piani tariffari limitati, consente cosi` ai fornitori di servizi di accesso a Internet di accrescere l’attrattiva della loro offerta.
Nello specifico, la Corte di Giustizia è stata chiamata a valutare l’opzione di Vodafone e di Telekom Deutschland.
Per quanto riguarda la Vodafone, le opzioni a «tariffa zero» denominate «Vodafone Pass» («Video Pass», «Music Pass», «Chat Pass» e «Social Pass») sono valide soltanto nel territorio nazionale, vale a dire in Germania. All’estero, il volume di dati consumato per l’utilizzo dei servizi di imprese partner e` detratto dal volume di dati compreso nel piano tariffario di base. Inoltre, nel caso di utilizzo tramite una condivisione della connessione (punto di accesso senza fili o «hotspot») (tethering), la Vodafone detrae il consumo di dati dal volume di dati compreso nel piano tariffario.
La Telekom Deutschland propone ai suoi clienti finali, per alcuni dei suoi piani tariffari, un’opzione aggiuntiva (qualificata anche come «add-on option») sotto forma di un’opzione tariffaria gratuita del tipo «tariffa zero» denominata «Stream On ». L’attivazione di tale opzione consente di non detrarre il volume di dati consumato mediante lo streaming audio e video, fornito da partner di contenuti della Telekom Deutschland, dal volume di dati compreso nel piano tariffario di base, e dal cui esaurimento deriva, di norma, una diminuzione della velocita` di trasmissione. Tuttavia, attivando tale opzione, il cliente finale accetta una limitazione della larghezza di banda a un
massimo di 1,7 Mbit/s per lo streaming video, indipendentemente dal fatto che si tratti di streaming video fornito da partner di contenuti o da altri fornitori.
Con le sue sentenze odierne, la Corte di giustizia ricorda che un’opzione a «tariffa zero», come quelle di cui ai procedimenti principali, opera, sulla base di considerazioni di ordine commerciale, una distinzione all’interno del traffico Internet, non detraendo dal piano tariffario di base il traffico verso applicazioni di partner. Una siffatta pratica commerciale non soddisfa l’obbligo generale di trattamento equo del traffico, senza discriminazioni o interferenze, quale previsto dal regolamento sull’accesso a un’Internet aperta (Regolamento (UE) 2015/2120 e sentenza della Corte del 15 settembre 2020, Telenor Magyarorsza´g, C-807/18 e C-39/19; v. altresi` CS n. 106/20. )
Le suddette limitazioni della larghezza di banda, della condivisione della connessione (tethering) o dell’utilizzo in roaming, dal momento che trovano applicazione unicamente a causa dell’attivazione dell’opzione tariffaria a «tariffa zero», che e` contraria al regolamento sull’accesso a un’Internet aperta, sono anch’esse incompatibili con il diritto dell’Unione.
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