La Corte di giustizia conferma che il diritto dell’Unione osta alla conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, salvo in caso di minaccia grave per la sicurezza nazionale

21 settembre 2022

Con Sentenza della Corte nelle cause riunite C-793/19 | SpaceNet e C-794/19 | Telekom Deutschland, la Corte di Giustizia dell'UE  conferma la sua giurisprudenza anteriore (sentenze del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Si´ocha´na e a., C-140/20 (v., anche, CS n. 58/22), e del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18 (v., anche, CS n. 123/20).

Essa risponde alla Corte amministrativa federale tedesca dichiarando che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che prevede, a titolo preventivo, per finalita` di lotta alla criminalita` grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione.

Il diritto dell’Unione non osta, viceversa, a una normativa nazionale:

  • –  che consente, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di ingiungere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere a una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, in situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile. Una simile ingiunzione puo` essere controllata da un giudice o da un organo amministrativo indipendente e puo` essere emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia;

  • –  che prevede, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile;

  • –  che prevede, agli stessi fini, la conservazione generalizzata e indiscriminata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario;

  • –  che prevede, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alla criminalita` e di salvaguardia della pubblica sicurezza, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi all’identita` anagrafica degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e

  • –  che consente, a fini di lotta ai reati gravi e, a fortiori, di salvaguardia della sicurezza nazionale, di ingiungere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono.

    Una tale normativa nazionale deve, per altro verso, garantire, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati in questione sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che gli interessati dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi.

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