L’art. 1 comma 273 della L. Legge 30/12/2025, n. 199, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 ha in modo incontrovertibile definito l’obbligo degli operatori di pagare Agcom.
Con la Legge 199/2025, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, le parole: « dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono soppresse;
b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti:
« 66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi, come definiti ai sensi del comma 66-bis, terzo periodo, derivanti dalle seguenti attività:
a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché attività di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
c) fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
d) editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della società dell'informazione che consentono l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
e) prestazione di servizi digitali, anche tramite siti di e-commerce, nonché prestazione di servizi intermediari di cui all'articolo 3, lettere g), i) e j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma.
66-bis. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione sportiva. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall'attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Per “ricavi” si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.
66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b) del comma 66, la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al medesimo comma 66.
66-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio.
66-quinquies. Resta fermo il potere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro».
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