CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI: COSA CAMBIA?

Dott.ssa Simona Semmola

A meno di un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs 50/2016), ci si è avvalsi della facoltà concessa al Governo dall’art. 1, comma 8, della L. delega 11/2016 di adottare delle disposizioni correttive e integrative del predetto Codice.

In data 5 maggio 2017 è infatti stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo relativo al D. Lgs 56/2017 che comprende 131 articoli volti a modificare l’attuale normativa vigente e che entrerà in vigore a partire dal 20 maggio 2017.

Il correttivo, il cui intervento si è reso necessario per migliorare l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza della normativa in materia di appalti pubblici, è stato redatto tenendo conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento con le principali stazioni appaltanti e associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’Anac e dal Consiglio di Stato, nonché dei suggerimenti provenienti da Regioni e Comuni.

Qui di seguito alcune delle novità più rilevanti:

-         albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di scegliere i collaudatori dall’apposito albo;

-         certificato collaudo e regolare esecuzione: per i lavori di importo fino a 1 milione di Euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

-         disciplina delle varianti per errori od omissioni nel progetto esecutivo: rimane invariata la disposizione secondo cui, fermo restando le responsabilità dei progettisti esterni, le varianti derivanti per errori od omissioni nel progetto esecutivo sono ammesse solo se il loro valore resta inferiore alla soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e se non viene superato il 10% del valore del contratto in caso di appalti di servizi e fornitura o il 15% in caso di appalti di lavori;

-         appalto a corpo o a misura: viene precisato che per le prestazioni a corpo, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o i diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, mentre per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare - in aumento o in diminuzione - secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Inoltre, per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura;

-         verifiche nelle procedure negoziate: viene previsto che la verifica relativa al possesso dei requisiti avviene solo sull’aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stazione appaltante di estendere la verifica anche agli altri partecipanti.

Nei mercati elettronici per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta però ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5;

-         penali per il ritardo: viene stabilito che i contratti di appalto prevedano penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore. Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e sono proporzionali rispetto all’importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

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