Secondo l’avvocata generale Medina, il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali non esige la previa autorizzazione di un’autorità giudiziaria nelle indagini in materia di concorrenza
27 ottobre 2025
Conclusioni dell’avvocata generale nelle cause riunite C-258/23 | Imagens Médicas Integradas, C-259/23 | Synlabhealth II e C-260/23 | SIBS - Sociedade Gestora de Participações Sociais e a.
Secondo l’avvocata generale Medina, il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali non esige la previa autorizzazione di un’autorità giudiziaria nelle indagini in materia di concorrenza. Tuttavia, il sequestro di messaggi di posta elettronica professionali deve essere assoggettato a garanzie procedurali adeguate e sufficienti, nonché ad un successivo controllo giurisdizionale.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, richieste in via complementare dalla Corte, l’avvocata generale Medina sostiene che la giurisprudenza della causa Bezirkshauptmannschaft Landeck non è trasponibile ai casi esaminati, perché la situazione non è paragonabile. Infatti, i sequestri effettuati dalle autorità nazionali garanti della concorrenza hanno lo scopo di individuare pratiche anticoncorrenziali nel mercato interno e riguardano informazioni commerciali relative a persone giuridiche e non singoli interessati che sono, in linea di principio, colpiti da tali sequestri in maniera accessoria. Inoltre, l’accesso ai messaggi di posta elettronica di un’impresa non permette un accesso completo e non controllato alla totalità dei dati memorizzati in un solo posto, suscettibile di fornire un’immagine molto dettagliata e approfondita della vita privata della persona interessata, al contrario del caso specifico di un telefono cellulare.
Per quanto riguarda l’ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione dei dati personali causata dalle attività di ispezione in questione, l’avvocata generale Medina ritiene che il principio di proporzionalità sia rispettato a condizione che siano assicurate talune garanzie procedurali. Tali garanzie si aggiungono agli obblighi incombenti alle autorità nazionali garanti della concorrenza in virtù del regolamento generale sulla protezione dei dati , nonché a un controllo giurisdizionale successivo tanto nel corso quanto all’esito della procedura di indagine. Un’autorizzazione giudiziaria preventiva sarebbe esigibile, in linea di principio, soltanto nei casi di sequestri di messaggi di posta elettronica effettuati presso il domicilio privato di una persona o al fine di incriminare penalmente una persona fisica.
L’avvocata generale aggiunge che il diritto dell’Unione permette nondimeno agli Stati membri, ove lo desiderino, di prevedere un meccanismo di autorizzazione preventiva rilasciata da un’autorità giudiziaria, compreso il pubblico ministero, in merito all’ispezione delle autorità nazionali garanti della concorrenza.
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