Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., Sentenza, 25/11/2025, n. 713/23
10 dicembre 2025
Il mancato riconoscimento del matrimonio che due cittadini dell'Unione dello stesso sesso abbiano contratto conformemente al diritto dello Stato membro nel quale tali cittadini hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare, per il motivo che il diritto dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza e nel quale i cittadini dell'Unione intendono proseguire la loro vita privata e familiare non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, è contrario ai diritti fondamentali che l'art. 7 della Carta garantisce alle coppie di persone dello stesso sesso. Pertanto, spetta allo Stato membro che non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso introdurre procedure adeguate affinché sia riconosciuto un siffatto matrimonio qualora quest'ultimo sia stato contratto da due cittadini dell'Unione durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno conformemente al diritto dello Stato membro ospitante. A tale riguardo, occorre rilevare che la scelta delle modalità di riconoscimento dei matrimoni contratti da cittadini dell'Unione durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro rientra nel margine di discrezionalità degli Stati membri nell'ambito dell'esercizio della loro competenza, in materia di norme relative al matrimonio. Pertanto, la trascrizione degli atti di matrimonio nel registro dello stato civile di tali Stati membri costituisce solo una delle modalità idonee a consentire un siffatto riconoscimento. Tuttavia, è necessario che tali modalità non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione dei diritti conferiti dall'art. 21 TFUE.
Fonti:Massima redazionale, 2025
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