PMI Digital Transformation: requisiti soggettivi per l’accesso ai fondi

06 luglio 2020

E’ stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico che favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

Il piano di sostegno alla Digital Transformation delle PMI prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro dal Decreto Crescita destinati a specifici settori, quali: il settore manifatturiero e dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; il settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione di beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore dei soggetti disabili; il settore commercio.

 Le agevolazioni riguardano i progetti per un importo non inferiore a 50 mila euro e non superiore a 500 mila euro, che possono essere presentati sia da imprese singole che associate, fino a 10 soggetti aderenti, mediante contratti di rete (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33) o altre forme di contratto o collaborazione in cui figuri, come capofila, un DIH – Digital Innovation Hub o un EDI – ecosistema digitale per l’innovazione. 

Al momento della presentazione della domanda, le PMI aderenti al piano di trasformazione digitale devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese; 

b) operare in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività economiche identificate nell’allegato n. 1 del decreto; 

c) aver conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000,00 euro;

d) disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese; 

e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 

 

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni previste dal predetto decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda: 

 

a) non risultino avere la disponibilità dell’unità produttiva oggetto dell’intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del Registro delle imprese; 

b) non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi; 

c) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero

d) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; 

e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

f) si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER

 

Sono altresì escluse dalle agevolazioni del decreto le PMI che, ai sensi del regolamento GBER e del regolamento de minimis, operino nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività rientranti nei settori di cui al comma 1, lettera b) del decreto attuativo, per tali attività le imprese possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi. 

 

 

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