La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 678, legge. 160/2019) ha dato il via libera definitivo all’applicazione, anche in Italia, come in altri Paesi, di un’imposta sui servizi digitali o Digital service tax.
L’ISD è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. Il versamento dell’imposta avverrà a partire dal 2021 in relazione ai servizi digitali prestati nel 2020.
Quindi, doppio appuntamento con la digital service tax, l’imposta italiana sui servizi digitali, nel corso del primo trimestre 2021. Il primo, alla cassa, per il versamento dell’imposta relativa al 2020: la scadenza è fissata al 16 febbraio 2021. Il secondo (entro il 31 marzo) per la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili.
Sostanzialmente, l' art. 1, comma 678, legge. 160/2019 ha modificato la L. 30/12/2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O).
Si rileva, inoltre, che l’Agenzia delle entrate in data 12 gennaio 2021 ha comunicato di aver chiuso la consultazione pubblica aperta sul provvedimento attuativo della imposta sui servizi digitali (ISD).
Nella bozza sottoposta a consultazione pubblica sono state definite le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta, i ricavi esclusi, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato e gli obblighi contabili connessi all’imposta sui servizi digitali, oltre alle modalità per il relativo versamento e per l’invio della dichiarazione annuale.
L’Agenzia ha già iniziato a vagliare tutti i contributi pervenuti e li ha resi disponibili sul sito istituzionale, ad eccezione di quelli per cui è stata espressamente richiesta la non pubblicazione. Infine, anche alla luce dei numerosi spunti ricevuti e nell’ottica di garantire la massima certezza applicativa, il provvedimento di attuazione sarà seguito da una circolare a cui verranno demandati i chiarimenti sugli aspetti più strettamente interpretativi che sono emersi.
Si evidenzia infine che, ai sensi dell'Art. 1 - comma 49-bis della L.145/2018, sopra citata, I commi da 35 a 49 della medesima legge saranno abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.
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