Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) è uno strumento istituito con la Legge n. 662/1996 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000, che ha l’obiettivo di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti.
A cosa serve
Il Fondo interviene attraverso la concessione di una garanzia pubblicasui finanziamenti richiesti dalle imprese, che si affianca e spesso sostituisce le garanzie reali normalmente richieste da banche e intermediari finanziari.
In questo modo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) limitatamente alla quota coperta dal Fondo.
Il Fondo non eroga contributi in denaro, ma facilita l’accesso al credito riducendo il rischio per i soggetti finanziatori.
A chi si rivolge
Il Fondo è rivolto a:
- micro, piccole e medie imprese (PMI) iscritte al Registro delle Imprese
- professionisti titolari di partita IVA.
Possono beneficiare della garanzia soggetti appartenenti a tutti i settori economici, con alcune limitate eccezioni (ad esempio, le attività finanziarie e assicurative).
Come funziona
La garanzia del Fondo è un’agevolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cofinanziata anche con risorse europee.
Il Fondo è articolato in più sezioni, ciascuna con specifiche finalità e modalità operative, in relazione a particolari categorie di beneficiari o tipologie di intervento (ad esempio: microcredito, imprenditoria femminile, sezioni speciali regionali, ecc.).
La garanzia può essere attivata esclusivamente a fronte di finanziamenti concessi da:
- banche
- società di leasing
- altri intermediari finanziari.
Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Condizioni economiche, tassi di interesse e modalità di rimborso sono definite liberamente tra le parti. Tuttavia, sulla quota coperta dalla garanzia pubblica non possono essere richieste ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie.
Come presentare la domanda
L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo:
- deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia del Fondo. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda
- in alternativa, può rivolgersi a un confidi, che garantisce l'operazione in prima istanza e si occuperà di richiedere una controgaranzia al Fondo.
Operazioni finanziabili e copertura
La garanzia può essere concessa su qualsiasi tipologia di operazione finanziaria finalizzata all'attività di impresa, sia a breve che a medio-lungo termine, secondo le seguenti coperture stabilite dalle Disposizioni operative del Fondo e dall’attuale disciplina vigente:
- garanzia diretta dell’80% e riassicurazione all’80% su garanzia dei confidi non superiore all’80% del finanziamento
- per le operazioni finanziarie a fronte di investimento
- per determinate tipologie di impresa beneficiaria (start-up, start-up innovative e incubatori certificati, enti del terzo settore, PMI innovative) e operazioni finanziarie (microcredito, importo ridotto, rischio tripartito, resto al sud)
- garanzia diretta e riassicurazione al 50% per operazioni di liquidità.
Tempi e procedure
A seguito della verifica dei requisiti di accesso, viene adottata la delibera da parte del Consiglio di gestione, il quale si riunisce due volte a settimana. L'impresa viene prontamente informata via e-mail sia della presentazione della domanda che dell'adozione della delibera.
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