Tutela dei Consumatori: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodottit
20 may 2026
In merito alle indicazioni dei prodotti, il provvedimento obbliga i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, a riportare in modo chiaramente visibili e leggibili anche oltre al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, anche il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati.
Inoltre, Il provvedimento, inter alia, sostituisce l' art. 102 del codice del consumo, con il seguente:
«Art. 102 (Finalità e campo di applicazione). - 1. Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal
regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'
allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.
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