Tutela dei Consumatori: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti

20 maggio 2026

Con il Decreto legislativo 8 aprile 2026 n. 781 e' stato data attuazione al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.
 
In merito alle indicazioni dei prodotti, il provvedimento obbliga i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, a riportare in modo chiaramente visibili e leggibili anche oltre al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, anche il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati.
 
Inoltre, Il provvedimento, inter alia, sostituisce l' art. 102 del codice del consumo, con il seguente:
 
«Art. 102 (Finalità e campo di applicazione). - 1. Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988

 

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20/05/2026

Tutela dei Consumatori: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti

Con il Decreto legislativo 8 aprile 2026 n. 781 e' stato data attuazione al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale

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20/05/2026

Ambiente: Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2026, n. 113

Con il Decreto legislativo 21 aprile 2026 n. 811, e' stata data attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale

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20/05/2026

Sintesi della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 317/25/CONS concernente la pianificazione e successiva assegnazione delle frequenze in banda UHF (470-694 MHz) provenienti dalla ex rete nazionale televisiva n. 12.

Agcom ha pubblicato il documento che riporta una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 317/25/CONS