La Sentenza della Corte di Giustizia dell' UE, nella causa C-366/24 | Amazon EU, riconosce che l’imposizione, con una misura nazionale, di tariffe minime per la consegna a domicilio di libri deve essere analizzata alla luce delle norme in materia di libera circolazione delle merci. Tale regolamentazione non riguarda una «modalità di vendita».
La società Amazon EU, con sede in Lussemburgo, ha impugnato dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) un decreto del 4 aprile 2023 che fissa una tariffa minima per il servizio di consegna a domicilio di libri nuovi 1: i rivenditori devono fatturare la consegna dei libri a un minimo di 3 euro per ogni ordine inferiore a 35 euro. Al di là di tale importo, la consegna può essere quasi gratuita.
Amazon EU chiede l'annullamento di tale normativa in quanto contraria alla direttiva sul commercio elettronico 2 e a quella relativa ai servizi nel mercato interno 3, nonché al principio della libera circolazione delle merci. Il governo francese sostiene, al contrario, che tali disposizioni sono giustificate in quanto mirano a preservare la diversità editoriale e culturale, di modo che esulano dall'ambito di applicazione di tali direttive.
Ritenendo che tale normativa miri a promuovere la diversità culturale, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) chiede alla Corte di precisare le conseguenze di tale qualificazione sulla compatibilità della citata normativa con la direttiva sui servizi. Esso interroga altresì la Corte sul modo in cui occorre esaminare tale normativa alla luce del diritto primario dell'Unione, a seconda che si tratti di una questione di libera circolazione delle merci o di libera prestazione dei servizi.
Nella sua sentenza, la Corte dichiara che, nei limiti in cui la misura controversa mira a preservare la diversità culturale, la sua compatibilità con il diritto dell’Unione non può essere esaminata alla luce delle due direttive in questione. Infatti, il legislatore dell'Unione ha inteso escludere che la direttiva sui servizi possa incidere sulle misure adottate dagli Stati membri per proteggere o promuovere la diversità culturale e linguistica nonché il pluralismo dei media. Lo stesso vale per la direttiva sul commercio elettronico.
Tuttavia, ciò non dispensa dal verificare se la misura controversa sia conforme al diritto primario dell'Unione, in particolare alle norme relative alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi. La Corte ritiene che, poiché la misura nazionale di cui trattasi riguarda in particolare i rivenditori di libri in quanto incide sul prezzo globale di vendita del libro, vale a dire di una merce, essa deve essere esaminata esclusivamente alla luce della libera circolazione delle merci.
La Corte ricorda in tale contesto che è vietata, in linea di principio, qualunque misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative dell’importazione e quindi qualunque misura degli Stati membri atta a ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio all'interno dell'Unione.
Essa conclude che la misura nazionale di cui trattasi non può essere considerata come relativa a una «modalità di vendita» che sfugge a priori alla qualificazione come misura di effetto equivalente .
La Corte ricorda infatti che le norme relative alla consegna delle merci non riguardano le modalità di vendita.
Peraltro, benché si applichi a tutti i rivenditori di libri, l'imposizione con una misura nazionale di tariffe minime per la consegna di libri che non sono ritirati in un negozio di vendita al dettaglio di libri grava in modo particolare sulla vendita a distanza. Essa può incidere maggiormente sugli operatori di altri Stati membri ed ostacolare maggiormente l'accesso al mercato dei libri provenienti da altri Stati membri e costituisce, pertanto, una misura di effetto equivalente.
La Corte non si pronuncia sulla questione se la misura di cui trattasi, nonostante la sua qualificazione come misura di effetto equivalente, possa essere giustificata.
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