Stabilimento Principale
22 april 2024
L'EDPB ha adottato un parere sulla nozione di stabilimento principale e sui criteri per l'applicazione del meccanismo dello sportello unico, a seguito di una richiesta di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del GDPR dell'autorità francese per la protezione dei dati (DPA). Il parere chiarisce la nozione di "stabilimento principale" di un titolare del trattamento nell'UE, in particolare nei casi in cui le decisioni relative al trattamento sono prese al di fuori dell'UE.
Nel suo parere, l'EDPB ritiene che il "luogo dell'amministrazione centrale" di un titolare del trattamento nell'UE possa essere considerato uno stabilimento principale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 16, lettera a), del RGPD solo se adotta le decisioni in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali e se ha il potere di far attuare tali decisioni.
L'EDPB spiega inoltre che il meccanismo dello sportello unico può applicarsi solo se vi sono prove che uno degli stabilimenti del responsabile del trattamento nell'Unione adotta decisioni in merito alle finalità e ai mezzi per le operazioni di trattamento pertinenti e ha il potere di far attuare tali decisioni. Ciò significa che, quando le decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento sono prese al di fuori dell'UE, non dovrebbe esistere uno stabilimento principale del responsabile del trattamento nell'Unione e pertanto lo sportello unico non dovrebbe applicarsi.
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