Parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito al procedimento avviato nei confronti di Vueling Airlines S.A. in materia di pratiche commerciali scorrette PS/12650

11 june 2024

Ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Codice del Consumo, l'Agcm ha richiesto un parere all'Agcom in merito allo svolgimento di pratica commerciale scorretta posta in essere mediante l' uso di internet dalla Vueling.

Per l' 'Agcm la pratica commerciale scorretta riguardava la condotta della Vueling attinente l'applicazione del prezzo sul bagaglio a mano. Il Professionista avrebbe differenziato il prezzo di vendita del servizio aggiuntivo bagaglio a mano tra i due canali di acquisto online offerti (sito web e app) e tra i device utilizzati dal cliente, in assenza di adeguata informativa.

A fronte di tale differenziazione di prezzo per il servizio bagaglio a mano in funzione del canale online usato – web o app – il Professionista non risulterebbe fornire alcuna chiara informazione al consumatore. Infatti, il consumatore che voglia scegliere tale servizio aggiuntivo e acceda al sito web della Societa`, nella pagina “bagagli a mano” non trova alcuna informativa sulla differenziazione dei prezzi e visualizza in fondo pagina importi distinti solo tra “web/app” e “in aeroporto”. Pertanto, sul sito web del professionista i due percorsi di vendita sono presentati ai consumatori come del tutto equivalenti. Anche la sezione del sito in cui vengono descritte le tariffe dei servizi aggiuntivi del volo non risulta fornire ai consumatori alcuna chiara distinzione tra i due percorsi online di acquisto del servizio bagaglio a mano: il sito web e l’applicazione. Infatti, nella parte superiore della pagina il Professionista informa i consumatori riguardo alle tariffe dei servizi supplementari del volo, evidenziando che i prezzi sono dinamici e variano in base alla domanda, alla tratta, alla data del viaggio e/o al canale attraverso cui viene acquistato il servizio (ad esempio il sito Vueling.com o il banco in aeroporto).

Secondo AGCM, i comportamenti su riportati potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, e 22 del Codice, fornendo al consumatore un’informazione incompleta, poco trasparente e omissiva sulle modalita` di definizione di prezzo connesse alle modalita` di acquisto del servizio di trasporto del bagaglio differenziate tra web ed app.

In particolare, il Professionista non sembra informare i propri clienti riguardo alla differenziazione di prezzo tra i due percorsi di acquisto online. Il sito web del professionista non risulta esplicitare web e applicazione tra i criteri di definizione del prezzo nelle pagine della sezione relative al servizio di bagaglio a mano. Ulteriore ambiguita` e` rappresentata dall’accomunare web e applicazione rispetto al prezzo presso il banco accettazione. L’assenza di informazioni potrebbe indurre il consumatore a scelte non consapevoli visto che potrebbe risultare poco intuitiva la distinzione tra web ed applicazione, incidendo proprio sulla scelta iniziale tra i due percorsi di acquisto. Tale predetto profilo di carenza informativa, ove accertato, potrebbe configurare una violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice. Infine, l’eventuale utilizzo del dato sul device utilizzato dal consumatore ai fini di operare una discriminazione di prezzo, in assenza di idonea informativa, potrebbe configurare una condotta scorretta in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

Per l'Agcom,internet, quale  mezzo di comunicazione utilizzato, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app utilizzati dalla Societa`, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, cosi` sviluppando in concreto la piena potenzialita` delle modalita` di promozione e vendita utilizzate.

Pertanto, che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie Internet sia uno strumento di comunicazione idonei a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale e` richiesto parere a questa Autorita`, laddove ne sia confermata la valutazione dell’AGCM sopra richiamata.

News archive

 

Firm news

gen7

07/01/2026

Legge di Bilancio 2026

L' Art. 1 - Comma 274 della Legge di Bilancio 2026 ha modificato  l'articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cosi'

dic23

23/12/2025

ll Garante privacy ha sanzionato Verisure Italia per trattamento illecito di dati personali ai fini di marketing.

  Il provvedimento nasce dal reclamo di un ex cliente, che aveva continuato a ricevere sms promozionali indesiderati, anche dopo essersi opposto al trattamento dei dati, e dalla segnalazione di

dic23

23/12/2025

Definizione della controversia tra Cellnex Italia SpA ed il Comune di Manfredonia (FG) per l’installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS

Con la delibera n. 42/25/CIR viene definita la controversia tra Cellnex Italia SpA ed il Comune di Manfredonia per l’installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità

Lawyer News

gen9

09/01/2026

La crisi d’impresa nel calcio professionistico

Codice della crisi, controlli federali

gen9

09/01/2026

Ripam, archivi notarili: concorso per 4 dirigenti non generali

Con delibera del 30 dicembre 2025 (testo