Disciplina del D.Lgs. 231/2001 e società di capitali unipersonali

23 june 2025

Con ricorso alla Corte di Cassazione veniva impugnata lasentenza del 22/4/2024 della Corte d'Appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia del 13/4/2022, denunciando inter alia la violazione dell'art. 5 D.Lgs. 231/01 per "l'insussistenza di un interesse e/o un vantaggio in favore dell'Ente" nonché il vizio di motivazione e il travisamento della prova.

 

A tal riguardo, la Cassazione ha rigettato il motive di ricorso, precisando che  l'applicazione della disciplina del D.Lgs. 231/2001 alle società di capitali unipersonali è tema delicato in quanto, in caso di ridotte dimensione dell'azienda, qualora sussista una piena identificazione tra gli interessi personali della persona fisica e l'ente, vi è il concreto rischio di duplicazione della sanzione nei confronti del medesimo soggetto.

Come osservato dalla Corte territoriale, la giurisprudenza di legittimità ammette l'inclusione tra i destinatari della disciplina dettata dal D.Lgs. 9 giugno 2001, n. 231 delle società unipersonali, "a condizione che sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell'unico socio, tenendo conto dell'organizzazione della società, dell'attività svolta e delle dimensioni dell'impresa, nonché dei rapporti tra socio unico e società" (Sez. 6, n. 45100 del 16/02/2021, New Events S.r.l'., Rv. 282291 - 01).

 

Di tale approdo giurisprudenziale, che trova conforto nel dato normativo, prevedendo l'art. 6 comma 4 che negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1 possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente, ha fatto buon governo la Corte territoriale che ha valorizzato il numero di dipendenti della società e l'organizzazione aziendale, tutt'altro rudimentale e inconsistente, come comprovato dal numero dei dipendenti e dal valore dei beni che compongono il patrimonio sociale.

Il processo inferenziale attraverso cui si perviene alla dualità soggettiva fra ente e persona fisica sviluppato nella sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive dimostrando che l'ente è connotato da interessi propri, da un'organizzazione articolata e da un patrimonio consistente che lo rendono un soggetto economico e giuridico differente dalla persona fisica che lo amministra e che detiene il capitale sociale.

Anche in relazione al requisito dell'interesse e del vantaggio, la motivazione della corte territoriale non presenta i vizi denunciati, non risultando contestato che "lo stesso B.B. ha dichiarato che la società aveva risparmiato Euro 300.000". Tale dichiarazione viene, nel ragionamento probatorio della Corte territoriale, corroborato dalla valorizzazione dei costi sostenuti dalla società per le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

La tenuta logica del processo inferenziale contestato non è scalfita dall'argomento difensivo secondo il quale tale risparmio di spesa sarebbe smentito dal mancato rinvenimento nei conti correnti della società di importi corrispondenti agli esborsi non effettuati, non sussistendo il legame di necessaria derivazione fra il risparmio di spesa e la liquidità dell'impresa cui il ricorso ricorre per contestare la riferibilità dei reati all'ente.

(Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 15/05/2025) 12/06/2025, n. 22082)

 

 

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