Qualcomm

19 settembre 2024

Abuso di posizione dominante: il Tribunale conferma in larga misura l'ammenda inflitta alla Qualcomm

Il Tribunale europeo, nella causa T-671/19 | Qualcomm / Commissione, fissa l'importo dell'ammenda a circa EUR 238,7 milioni a fronte dei EUR 242 milioni inflitti dalla Commissione

Il 18 luglio 2019 la Commissione ha adottato la decisione impugnata infliggendo alla Qualcomm un'ammenda pari a EUR 242 042 000.

La Commissione ha definito il mercato rilevante come quello dei chip di banda di base autonomi e integrati compatibili con la tecnologia «Universal Mobile Telecommunications System» (UMTS). Essa ha constatato che la Qualcomm occupava una posizione dominante su tale mercato a livello mondiale, e cio` almeno tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

La Commissione ha ritenuto che la Qualcomm avesse abusato della sua posizione dominante fornendo, durante tale periodo, determinate quantita` di alcuni dei suoi chip UMTS a due dei suoi principali clienti, vale a dire la Huawei e la ZTE, a prezzi inferiori ai loro costi, allo scopo di eliminare l'Icera, sua principale concorrente all'epoca.

La Qualcomm chiede al Tribunale di annullare o, in subordine, di ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda inflitta e solleva a tal fine quindici motivi basati in particolare su irregolarita` procedurali, tra cui la durata eccessiva dell'indagine, il carattere asseritamente succinto di taluni appunti presi, in occasione di colloqui non registrati, dalla Commissione con terzi, errori manifesti di valutazione, di fatto e di diritto, nonche´ un inadempimento dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione riguardo a vari aspetti della decisione di cui trattasi.

Nella sua sentenza, il Tribunale esamina dettagliatamente tutti i motivi dedotti dalla Qualcomm respingendoli tutti nella loro interezza, ad eccezione di un motivo concernente il calcolo dell'importo  dell'ammenda, che esso giudica parzialmente fondato.

In particolare, il Tribunale respinge, tra l'altro, la censura della Qualcomm secondo cui la Commissione avrebbe dovuto applicare il criterio dello «small but significant and non-transitory increase in price (aumento lieve, ma significativo e non provvisorio, del prezzo di un bene)» per definire il mercato rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 TFUE, in quanto tale criterio non e` l'unico metodo del quale la Commissione possa avvalersi per definire il mercato rilevante.

Il Tribunale respinge altresi` le critiche della Qualcomm relative ai costi di riferimento utilizzati dalla Commissione nell'ambito della sua analisi prezzi/costi, in quanto i costi di riferimento scelti sono piu` favorevoli alla Qualcomm e poiche´ la Commissione ha scelto di verificare l'intenzione della Qualcomm di estromettere un concorrente.

Per quanto riguarda le conclusioni della Commissione in merito all'esclusione dell'Icera dal mercato, il Tribunale sottolinea che – contrariamente alle affermazioni della Qualcomm – in sede di esame dell'eventuale esistenza di prezzi predatori applicati da un'impresa che occupa una posizione dominante, la Commissione non e` tenuta ad esaminare se il tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata sia di portata sufficiente affinche´ tale pratica produca effetti anticoncorrenziali.

Per quanto riguarda gli argomenti relativi all'asserita mancata applicazione del criterio del concorrente «altrettanto efficiente» sul mercato rilevante, il Tribunale osserva, in sostanza, che, nell'ambito di un'indagine relativa a potenziali prezzi predatori, l'analisi con cui la Commissione confronta, come nel caso di specie, i prezzi praticati da un'impresa in posizione dominante con alcuni dei suoi costi al fine di valutare se tale impresa abbia applicato prezzi inferiori ai costi totali medi (ATC), ma superiori ai costi variabili medi (AVC), gia` include un'analisi del concorrente «altrettanto efficiente».

Per quanto riguarda la conclusione, formulata nella decisione impugnata, attinente all'intenzione della Qualcomm di estromettere l'Icera dal mercato di cui trattasi, il Tribunale indica che la Commissione ha suffragato tale constatazione fornendo elementi di prova al contempo diretti e indiretti.

Infine, per quanto riguarda il calcolo dell'importo dell'ammenda, il Tribunale ritiene che, nella decisione impugnata, la Commissione si sia discostata, senza giustificazione, dal metodo prescritto dai suoi orientamenti del 2006.

Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla Qualcomm in EUR 238 732 659.

 

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