Diffamazione attraverso Facebook

06 february 2017

Con la sentenza n. 4873, del 14 novembre 2016, deposita in data 1 febbraio 2017, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. V) ha riconosciuto - in merito alla diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook” - la correttezza della qualificazione giuridica del fatto compiuta dal giudice di merito, nel provvedimento impugnato, che ha ineccepibilmente ritenuto essere il delitto di diffamazione contestato all'imputato aggravato dalla sola circostanza prevista dall'art. 595 c.p. , commi 2 e 3, - offesa arrecata mediante l'attribuzione di un fatto determinato con un qualunque mezzo di pubblicità - e non anche da quella prevista dalla L. n. 47 del 1948, art. 13 - attribuzione di un fatto determinato con il mezzo della stampa.

Per la Corte di Cassazione, infatti, se, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p. , comma 3, poichè questa modalità di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, perchè attraverso questa "piattaforma virtuale" gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015 - dep. 01/03/2016, Martinez, non massimata sul punto), tuttavia, proprio queste peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in una con la loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali da suggerire l'inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca "facebook" nella tipologia di "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all'art. 595 c.p. , comma 3, il codificatore ha giustapposto a quella del "mezzo della stampa" (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015 - dep. 08/06/2015, Conflitto di competenza, Rv. 26400701).

Precisa ancora la Corte di Cassazione che l'interpretazione proposta dal Collegio si pone, peraltro, in linea di continuità con la soluzione cui sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, nella sentenza n. 31022 del 29/01/2015 - dep. 17/07/2015, Fazzo e altro, Rv. 26409001, dopo avere affermato la legittimità di una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine "stampa" - così da estendere alle testate giornalistica telematiche le guarentigie di rango costituzionale e di livello ordinario assicurate a quelle tradizionali in formato cartaceo - hanno ritenuto necessario chiarire che l'esito di tale operazione ermeneutica non può riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook), ma deve rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili, strutturale e finalistico, che li connotano, sono riconducibili nel concetto di "stampa" inteso in senso più ampio. Il più autorevole Consesso ha, quindi, spiegato che: "Deve tenersi ben distinta l'area dell'informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line, dal vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo", ed ha concluso, quindi, con il precisare che: "Anche il social-network più diffuso, denominato Facebook, non è inquadrabile nel concetto di "stampa"", essendo: "un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema".

Avv. Silvia Giampaolo

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