Decreto Bollette nel settore dell’energia elettrica e del gas
26 maggio 2026
Il Decreto Bollette introduce misure per la riduzione del costo dell’energia in favore di famiglie e imprese, nonché per la competitività del sistema produttivo e la decarbonizzazione industriale.
In fase di conversione, sono state inserite misure di modifica all’ art. 51 del codice del consumo, introducendo i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.
Il comma 8-bis prevede che: “ Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. E' onere del professionista dimostrare la validità del contatto.”
Invece, il comma 8-ter dispone che: “ I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
Infine, il comma 8-quarter prescrive che: “ Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo.”
Le nuove misure sono in vigore dal 19.4.2026.
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