Secondo l’uso corrente, un mandato fiduciario è un accordo con cui viene affidata a un fiduciario la gestione di beni o diritti nell’interesse del fiduciante o di altri beneficiari. Ai sensi della 4a direttiva antiriciclaggio 1, gli Stati membri devono garantire che i trustee forniscano, conservino e rendano accessibili informazioni sulla titolarità effettiva dei trust. Tali obblighi si estendono anche ad altri istituti giuridici che hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust.
Le autorità italiane hanno adottato misure per l’attuazione di tali obblighi e hanno considerato che il mandato fiduciario di diritto italiano costituisce un tale istituto giuridico affine. Di conseguenza, hanno imposto alle società fiduciarie di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva. Contestando tale obbligo, molte di queste società hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, invocando, in particolare, l’incompatibilità con il diritto dell’Unione delle norme nazionali che recepiscono talune disposizioni della 4a direttiva antiriciclaggio, nonché l’illegittimità di talune disposizioni della direttiva stessa. Poiché tale tribunale ha respinto i loro ricorsi, esse hanno adito il Consiglio di Stato, il quale ha adito la Corte di giustizia con due distinti rinvii pregiudiziali vertenti sulla validità e sull’interpretazione di dette disposizioni.
La Corte di Giustizia dell' UE, con la sentenza del 21 maggio 2026, nelle cause riunite C-684/24 | Across Fiduciaria e a. e C-685/24 | Unione Fiduciaria ha confermato anzitutto, le disposizioni la cui validità è stata contestata. Infatti, la Corte sottolinea che, tenuto conto delle peculiarità della materia, la tecnica normativa scelta dal legislatore dell’Unione è conforme al principio della certezza del diritto, in quanto la portata e le modalità di esercizio del margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità nazionali sono definite con sufficiente precisione. Inoltre, il fatto di prevedere l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, a condizione che sussista un interesse legittimo, è compatibile con i diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la Corte, con tale normativa, il legislatore dell’Unione persegue un obiettivo legittimo e importante, ossia la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo mediante il rafforzamento della trasparenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
La Corte dichiara, poi, che il diritto dell’Unione consente al legislatore italiano di considerare i mandati fiduciari stipulati dalle società fiduciarie di diritto italiano come «altri tipi di istituti giuridici» ai quali si applicano gli obblighi di informazione e di accesso previsti dalla direttiva antiriciclaggio. Il fatto che il mandato fiduciario di diritto italiano non implichi un trasferimento di proprietà dei beni interessati non osta a una tale qualificazione. Essa considera, a tal riguardo, che il legislatore italiano non ha ecceduto i limiti del margine di discrezionalità di cui disponeva nell’ambito dell’attuazione concreta dell’accesso da parte dei soggetti privati alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Infine, la Corte considera che il diritto dell’Unione 4 consente che, in Italia, sia affidato alle camere di commercio, e quindi a organi amministrativi non giurisdizionali, il compito di decidere sulle deroghe all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine. Tuttavia, qualora una tale deroga non sia concessa, i titolari effettivi interessati devono avere la possibilità di ottenere una tutela giuridica provvisoria.
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