Trattamento dei dati nel servizio telefonico

12 aprile 2021

Secondo la Corte giustizia Unione Europea Sez. II, 11/11/2020, n. 61/19, l'articolo 2, lettera h), e l'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché l'articolo 4, punto 11, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un'informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena cognizione di causa.

Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che contiene una clausola secondo cui l'interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell'accezione di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora: a) la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, o qualora b) le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora c) la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che attesti tale rifiuto.

FONTI
Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2021

Archivio news

 

News dello studio

mag12

12/05/2026

Approvazione delle condizioni tecnico economiche del servizio “Open Stream FWA 5G” per il completamento della copertura nelle c.d. aree bianche (Listino "C&D”) da parte di Open Fiber S.p.A. beneficiario di aiuto di Stato

Con la delibera n. 96/26/CONS Agcom approva, ai sensi delle delibere n. 120/16/CONS e n. 171/25/CONS e sulla base dei criteri indicati negli Orientamenti della Commissione europea, nel rispetto di quanto

mag12

12/05/2026

Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernenti l’approvazione delle offerte di riferimento di TIM per gli anni 2025 e 2026 relative ai servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

In applicazione della delibera n. 13/22/CONS di analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa, TIM ha pubblicato le offerte di riferimento relative ai

mag12

12/05/2026

Concorsi pubblici ed intelligenza artificiale

(T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 02/02/2026, n. 1895CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI › Bando del concorso, requisiti, ammissione ed esclusioneParti: P.C. c. Ministero dell'Istruzione e