Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Enel Energia S.p.A. per la violazione dell’art. 98 – octies decies, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con gli artt. 3, 4 e 8-bis, dell’allegato b alla Delibera n. 307/23

17 settembre 2025

Con la delibera 195/25/Cons,l'Agcom ha  ingiunto alla società Enel Energia S.p.A.., in persona del legale rappresentante pro tempore, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 680.000,00 (seicentottantamila/00).

 

Il procedimento riguarda la condotta tenuta da Enel in merito al mancato rispetto degli obblighi informativi circa le procedure di passaggio da un operatore a un altro, nonché circa la perdita delle numerazioni eventualmente attive sulla linea oggetto di migrazione.

Nello specifico, la Società, fornitrice del solo servizio dati, ha riportato nella propria modulistica contrattuale diverse affermazioni non trasparenti né corrispondenti alla realtà dei fatti, in quanto, a fronte di un’esplicita richiesta di migrazione da parte degli utenti, è stata attivata una nuova linea (necessaria solo nel caso di passaggio di tecnologia da FTTC a FTTH oppure nel caso di passaggio da FTTH a FTTH allocate su operatori di rete differenti) e non è stato chiaramente indicata l’impossibilità di procedere con la migrazione del numero su cui era attestato il servizio voce.

Inoltre, Enel non ha chiaramente specificato che il servizio voce, eventualmente attivo con il precedente operatore, una volta eseguita la nuova attivazione della linea dati con Enel, non sarebbe cessato in automatico, circostanza che ha esposto gli utenti a una doppia fatturazione da parte di entrambi gli operatori coinvolti nella procedura di passaggio.

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