Messaggi Vocali WhatsApp e responsabilita' disciplinare del lavoratore

01 aprile 2026

Va escluso che l'acquisizione dei messaggi vocali possa essere ricondotta a un legittimo esercizio dei poteri di controllo datoriale ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, trattandosi di comunicazioni inviate mediante il telefono personale del lavoratore, dunque estraneo all'apparato organizzativo aziendale, e non risultando provata l'adozione di una preventiva e puntuale informativa circa eventuali forme di controllo, né, più in generale, l'osservanza delle garanzie procedurali e sostanziali previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. (Corte d'Appello Ancona, Sez. lavoro, Sentenza, 19/02/2026, n. 101)

Nella sentenza, la Corte di Appello chiarisce che dalla ricostruzione fattuale non controversa emerge che i messaggi vocali oggetto di contestazione disciplinare sono stati inviati all'interno di un gruppo WhatsApp composto esclusivamente da cinque colleghi di reparto, senza partecipazione di soggetti riconducibili alla dirigenza o alla direzione aziendale, e connotato da un utilizzo informale e riservato, come confermato dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione prodotta in atti.

In tale contesto, la comunicazione realizzata attraverso una chat "chiusa" su piattaforma WhatsApp, cui accedono solo soggetti previamente selezionati, integra una forma di corrispondenza privata, attratta nella sfera di protezione dell'art.15Cost., che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato.

La circostanza che la divulgazione dei messaggi al datore di lavoro sia avvenuta per iniziativa di uno dei partecipanti alla chat non elide la natura riservata della comunicazione, né rende automaticamente legittimo l'utilizzo datoriale del relativo contenuto a fini disciplinari, poiché la violazione della segretezza della corrispondenza può provenire anche da un destinatario della comunicazione, restando comunque tutelato il diritto del mittente alla riservatezza.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la comunicazione tra colleghi veicolata tramite strumenti di messaggistica istantanea, ove avvenga in un contesto chiuso, riservato e non destinato alla diffusione verso un numero indeterminato di soggetti, rientra nella nozione di corrispondenza privata ed è, come tale, tutelata dall'art. 15 Cost., con conseguente preclusione alla sua acquisizione e utilizzazione a fini disciplinari da parte del datore di lavoro, in difetto di specifici presupposti di legge.

In tale prospettiva, la Suprema Corte ha affermato che i messaggi scambiati all'interno di una chat WhatsApp composta esclusivamente da colleghi di lavoro, diretti a destinatari determinati e caratterizzati dall'intento di mantenere riservato il contenuto della comunicazione, non sono assimilabili a forme di comunicazione pubblica e devono essere considerati alla stregua di corrispondenza privata, chiusa e inviolabile (Cass. n. 21965/2018).

Il principio è stato di recente ribadito e ulteriormente precisato da Cass. n. 5936 del 6 marzo 2025, che ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare fondato su messaggi vocali a contenuto gravemente offensivo, denigratorio e persino razzista, inviati da un lavoratore all'interno di un gruppo WhatsApp composto esclusivamente da colleghi, chiarendo che la gravità del linguaggio utilizzato non vale, di per sé, a degradare la comunicazione privata in comunicazione disciplinarmente rilevante, in quanto il potere disciplinare datoriale incontra un limite invalicabile nei diritti fondamentali del lavoratore, ed in particolare nella libertà e segretezza della corrispondenza.

La Corte di Cassazione ha infatti affermato che la tutela apprestata dall'art. 15 Cost. si estende anche alle moderne forme di comunicazione digitale, inclusi i sistemi di messaggistica istantanea, prescindendo dal mezzo tecnico utilizzato, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata già fatta propria dalla Corte Costituzionale (Corte cost. n. 170/2023), la quale ha equiparato i messaggi WhatsApp a lettere o biglietti chiusi, evidenziando come la riservatezza sia assicurata dal fatto che tali comunicazioni sono accessibili esclusivamente a soggetti determinati, mediante dispositivi protetti da codici personali.

Né vale ad escludere la tutela costituzionale il fatto che il contenuto della comunicazione sia stato portato a conoscenza del datore di lavoro per iniziativa di uno dei partecipanti alla chat. Anche in tale ipotesi, la Cassazione ha chiarito che la rivelazione del messaggio da parte di un co-destinatario integra comunque una violazione della segretezza della corrispondenza, che non può legittimare l'utilizzo datoriale del contenuto comunicativo quale base di un provvedimento disciplinare, risolvendosi altrimenti in una indebita compressione della libertà di comunicare riservatamente.

Ne consegue che il contenuto di messaggi vocali inviati tramite telefono personale, in un ambito comunicativo ristretto e non destinato alla divulgazione esterna, non può essere elevato a fonte di responsabilità disciplinare, neppure ove caratterizzato da espressioni sconvenienti od offensive, difettando in radice il presupposto della legittima acquisizione della prova e dovendo il potere disciplinare cedere dinanzi alla tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni.

Né le conclusioni che precedono possono essere eluse invocando, nel caso di specie, un legittimo esercizio dei poteri di controllo datoriale ai sensi dell'art.4 St. lav. Invero, l'acquisizione e l'utilizzo del contenuto di messaggi vocali scambiati in una chat chiusa tra colleghi non può essere ricondotta né alla categoria degli strumenti "utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa", né a quella degli strumenti di registrazione di accessi e presenze, trattandosi di comunicazioni inviate mediante telefono personale della lavoratrice e, dunque, estranee all'apparato organizzativo aziendale. Inoltre, non risulta provata l'adozione di una preventiva e puntuale informativa circa eventuali controlli, né, più in generale, l'osservanza delle garanzie procedurali e sostanziali che presidiano i controlli datoriali in ambito lavoristico, anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza interna e sovranazionale in tema di tutela della corrispondenza e della vita privata.

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