Utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia

25 settembre 2026

A decorrere dal 30 settembre 2026, trovera’ applicazione il Decreto legislativo 09/09/2026, n. 160 , recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2026, n. 214.).

 

Il provvedimento dispone inter alia che che  la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'addestramento, l'adozione, l'applicazione, la convalida e l'utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le attività e le finalità delle Forze di polizia avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di cui all'articolo 3 della legge IA, secondo un approccio antropocentrico, proporzionato e fondato sul rischio, che tenga conto della classificazione dei sistemi di IA e delle diverse categorie di interessati.

 

 Le attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo e addestramento sono orientate al perseguimento della funzionalità e dell'affidabilità operativa dei sistemi e dei modelli di IA destinati a essere utilizzati dalle Forze di polizia, nella prospettiva di migliorare l'apporto tecnologico dell'intelligenza artificiale alle valutazioni e alle decisioni umane nella relativa attività.

 

Le Forze di polizia, in conformità con l'assetto istituzionale vigente e nell'ambito delle proprie competenze, utilizzano i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale e i relativi output in funzione strumentale e di supporto alle relative attività di polizia, allo scopo di incrementarne l'efficacia e l'efficienza.

 

 L'utilizzo dei sistemi e dei modelli di IA nell'attività di polizia, conformemente agli obblighi stabiliti dal regolamento IA e fermo restando quanto previsto dal comma 5 in ordine alla sorveglianza umana sui sistemi di IA ad alto rischio, deve prevedere adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, nel rispetto dell'autonomia e delle sfere di competenza dei procedimenti decisionali degli appartenenti alle Forze di polizia. La revisione è effettuata da personale individuato dalle procedure interne di ciascuna Forza di polizia ed è documentata in modo da assicurarne la tracciabilità.

 

Le Forze di Polizia assicurano che per i sistemi di IA ad alto rischio la sorveglianza umana sia effettiva e conforme a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento IA e che il personale preposto possieda le necessarie competenze e formazione al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali.

 

Il trattamento di dati personali nelle attività di ricerca, sviluppo, addestramento ecc, incluse le categorie particolari di dati personali, i dati operativi sensibili e i dati relativi a condanne penali e reati nella disponibilità delle Forze di polizia in forza di norme di legge o regolamentari ovvero di atti amministrativi generali, è svolto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ferme restando le specifiche disposizioni dettate dal regolamento IA per i sistemi ad alto rischio e quelle contenute nel capo III del presente titolo.

 

Le attività sono effettuate senza nuovi od ulteriori obblighi rispetto a quanto disposto dal regolamento IA, ferme restando le esclusioni previste dallo stesso regolamento.

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