Trattamento dei dati nel servizio telefonico

12 aprile 2021

Secondo la Corte giustizia Unione Europea Sez. II, 11/11/2020, n. 61/19, l'articolo 2, lettera h), e l'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché l'articolo 4, punto 11, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un'informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena cognizione di causa.

Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che contiene una clausola secondo cui l'interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell'accezione di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora: a) la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, o qualora b) le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora c) la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che attesti tale rifiuto.

FONTI
Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2021

Archivio news

 

News dello studio

giu5

05/06/2024

Agcom:Sanzione di 3,5 milioni a Meta per pratiche commerciali scorrette

Nel processo di registrazione ad Instagram gli utenti non hanno ricevuto informazioni chiare sulla raccolta e sull’uso dei propri dati per fini commerciali. Inoltre, in caso di sospensione degli

giu3

03/06/2024

Intervento di moral suasion nei confronti di 13 società attive nella fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di effettuare 13 interventi di moral suasion nei confronti delle società Illumia, Jen Energia, Dolomiti Energia, Axpo

mag29

29/05/2024

Protecting journalists and promoting media freedom: New rules enter into force

Independent, fact-based journalism helps protect our democracies by exposing injustices, holding leaders to account and allowing citizens to make informed decisions. Journalists, who sometimes

News Giuridiche

giu8

08/06/2024

Il consiglio di amministrazione come organo di governo delle università statali

Un consesso poco noto e comunque al vertice

giu7

07/06/2024

SIISL: ottimizzazione del mercato del lavoro tramite intelligenza artificiale

L’INPS implementa la piattaforma per facilitare