In tema di pacchetti turistici, l'art. 37 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (nel testo applicabile ratione temporis) impone all'organizzatore e all'intermediario un obbligo di informazione scritto, specifico e puntuale, sui documenti necessari per l'espatrio (passaporti, visti, termini per il rilascio, obblighi sanitari). Tale obbligo, che grava sul professionista e non sul turista, non può essere eluso o attenuato mediante clausole dell'opuscolo informativo che addossino al viaggiatore l'onere di procurarsi autonomamente tali informazioni presso le autorità competenti.Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/04/2026, n. 8705; Fonti: Massima redazionale, 2026