Collezionista o Imprenditore Commerciale

20 giugno 2025

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/12/2024, n. 30895 (rv. 673122-01) ha chiarito che "in tema di Iva, la nozione civilistica e quella tributaristica di "imprenditore commerciale" divergono per il requisito della necessità della "organizzazione", indispensabile per il diritto civile, ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l'aspetto della "professionalità abituale", anche se non esclusiva, dell'attività economica svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato il contribuente come "mercante d'arte" e non quale "collezionista", in ragione del numero e del valore delle alienazioni di opere d'arte rilevate nel corso di un triennio e non, invece, secondo una valutazione frazionata delle singole annualità).(Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 02/03/2015; Fonti:CED Cassazione, 2024).

Inoltre,  la Corte di giustizia tributaria  ha precisato che  per determinare la tassabilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d'arte, è fondamentale distinguere la qualifica del cedente. Il mercante d'arte esercita professionalmente e abitualmente il commercio delle opere con scopo di profitto, generando redditi d'impresa; lo speculatore occasionale realizza una compravendita con finalità di lucro, generando redditi diversi; il collezionista, invece, acquisisce opere per scopi culturali e personali senza intento speculativo, pertanto le cessioni da lui effettuate non sono soggette a tassazione. (Corte di giustizia tributaria di primo grado Piemonte Torino, Sez. I, Sentenza, 15/10/2024, n. 1101: Fonte :Massima redazionale, 2025).

 

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