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19 settembre 2024

Piattaforme di prenotazione alberghiera online: le clausole di parita` della tariffa non possono, in linea di principio, essere qualificate come «restrizioni accessorie» ai fini del diritto della concorrenza dell’Unione

Con la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-264/23 | Booking.com e Booking.com (Deutschland), e'stato evidenziato che  la fornitura di servizi di prenotazione alberghiera online da parte di piattaforme come Booking.com ha prodotto un effetto neutro se non addirittura positivo, sulla concorrenza.

Tali servizi consentono, da un lato, ai consumatori, di accedere ad un’ampia gamma di offerte di alloggio e di confrontare tali offerte in modo semplice e rapido secondo diversi criteri e, dall’altro, ai prestatori di servizi alberghieri, di acquisire una maggiore visibilita`.

Non e` invece dimostrato che le clausole di parita`, sia ampia che ristretta, della tariffa, da una parte, siano oggettivamente necessarie per la realizzazione di tale operazione principale e, dall’altra, siano proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito da quest’ultima.

A questo proposito, per quanto riguarda le clausole di parita` ampia, si deve constatare che esse, oltre ad essere tali da ridurre la concorrenza tra le varie piattaforme di prenotazione alberghiera, comportano rischi di espulsione delle piccole piattaforme e delle nuove piattaforme dal mercato.

Lo stesso vale per le clausole di parita` ristretta. Per quanto esse generino, prima facie, un effetto restrittivo della concorrenza inferiore e mirino a scongiurare il rischio di parassitismo, non risulta che siano oggettivamente necessarie per garantire la redditivita` della piattaforma di prenotazione alberghiera.

 

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