Infortuni sul lavoro e reato presupposto (Dlgs 231/2001)

14 maggio 2025

 

Con sentenza in data 21 marzo 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Sciacca che aveva riconosciuto A.A. colpevole del reato di lesioni colpose, aggravate dalla inosservanza della disciplina prevenzionistica sul lavoro, ai danni del proprio dipendente C.C. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, rimettendone la liquidazione al giudice civile; nonché aveva ritenuto B.B. Olii Srl responsabile dell'illecito amministrativo di cui agliartt. 25 septies e2D.Lgs. 231/2001per avere il A.A. commesso il reato di cui sopra nell'interesse e a vantaggio della società dallo stesso amministrata e l'aveva condannata alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 26.000 di multa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., anche quale legale rappresentante della società B.B. Olii Srl in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente riconosciuta.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che : " Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori. Invero, quanto alla dedotta condotta imprudente o incauta del lavoratore, è stato evidenziato dal S.C. che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore, che ne sia conseguito, può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento quando, per la sua stranezza ed imprevedibilità, non sia neppure collegato al segmento di lavorazione impegnato; in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (vedi Sez. 4, 23292 del 28/04/2011, Milio, Rv. 250709; n. 16397 del 5/03/2015, Guida, Rv. 263386), ipotesi nella specie non ipotizzabile essendo emerso che il lavoratore si era limitato a dare esecuzione ad uno specifico ordine di lavoro promanante dal preposto alle lavorazioni".

Dunque la Suprema Corte di Cassaizione ha riscontrato " la sussistenza del reato presupposto di lesioni colpose gravi con inosservanza della disciplina infortunistica, ai sensi degliart. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 2ss.D.Lgs. 231/2001e in assenza di ulteriori contestazioni sulle statuizioni concernenti la responsabilità amministrativa dell'ente, il ricorso deve essere rigettato anche sotto questo profilo".

 

(Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 05/02/2025) 22/04/2025, n. 15694)

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