Il 12 settembre 2025 e’ entrato in vigore il Regolamento sui dati (c.d. Data Act).

17 settembre 2025

Regolamento (UE) 2023/2854 (c.d. Regolamento sui dati)

Il 12 settembre 2025 e’ entrato in vigore il Regolamento sui dati (c.d. Data Act).

Il  regolamento stabilisce norme armonizzate per quanto riguarda, tra l’altro:

a) la messa a disposizione dei dati del prodotto connesso e di un servizio correlato all’utente del prodotto connesso o del servizio correlato;

b) la messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati;

c) la messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea e a organismi dell’Unione, a fronte di necessità eccezionali per tali dati, per l’esecuzione di un compito specifico svolto nell’interesse pubblico;

d) la facilitazione del passaggio da un servizio di trattamento dei dati all’altro;

e) l’introduzione di garanzie contro l’accesso illecito di terzi ai dati non personali; e

f) lo sviluppo di norme di interoperabilità per i dati a cui accedere, da trasferire e utilizzare.

 

Il  regolamento si applica:

a) ai fabbricanti di prodotti connessi immessi sul mercato dell’Unione e ai fornitori di servizi correlati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento di tali fabbricanti e fornitori;

b) agli utenti nell’Unione di prodotti connessi o servizi correlati di cui alla lettera a);

c) ai titolari dei dati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che mettono dati a disposizione dei destinatari dei dati nell’Unione;

d) ai destinatari dei dati nell’Unione a disposizione dei quali sono messi i dati;

e) agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea e agli organismi dell’Unione che chiedono ai titolari dei dati di mettere i dati a disposizione nel caso tali dati siano necessari a fronte di una necessità eccezionale per l’esecuzione di un compito specifico svolto nell’interesse pubblico e ai titolari dei dati che forniscono tali dati in risposta a tale richiesta;

f) ai fornitori di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che forniscono tali servizi a clienti nell’Unione;

g) ai partecipanti agli spazi di dati, ai venditori di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti e alle persone la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’esecuzione di un accordo

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