Con il decreto ministeriale 4 settembre 2025 sono state rese disponibili risorse pari a 731 milioni di euro, di cui:
- 530 milioni di euro per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 2 al decreto;
- 201 milioni di euro per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3 al decreto.
A chi si rivolge
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, ivi comprese quelle artigiane, i Centri di ricerca e, limitatamente alle aree di intervento di cui all’allegato n. 3 al decreto, le imprese di servizi.
I citati soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro e con Organismi di ricerca, fino ad un massimo di cinque soggetti co-proponenti.
Cosa finanzia
Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti nell’ambito di specifiche aree di intervento individuate all’allegato n. 2 ed all’allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 settembre 2025, riconducibili al comparto manufatturiero ed al settore digitale e delle telecomunicazioni.
Le iniziative agevolabili devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, ove richiesto, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nei limiti di una intensità d’aiuto calcolata sul totale dei costi e delle spese ammissibili di progetto, articolata sulla base della dimensione del soggetto proponente:
- 45 per cento per le imprese di piccola dimensione;
- 35 per cento per le imprese di media dimensione;
- 25 per cento per le imprese di grande dimensione.
Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese e nel limite massimo del 20 per cento del totale dei costi ammissibili di progetto.
Per gli Organismi di ricerca, le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 25 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.
Le intensità di aiuto possono, inoltre, essere aumentate per ciascun soggetto proponente, di 15 punti percentuali se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- il progetto di ricerca e sviluppo prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 (settanta) per cento dei costi ammissibili;
- il progetto di ricerca e sviluppo è interamente realizzato nei territori delle regioni meno sviluppate;
- il progetto di ricerca e sviluppo prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell'ambito del quale tali Organismi di ricerca sostengono almeno il 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
Con successivo provvedimento direttoriale saranno definiti i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.
Normativa