Reato di Diffamazione a mezzo piattaforma social

27 october 2025

Molti non si rendono conto che il “web” non e’ un modo a sé stante e parallelo a quello reale, e le piattaforme social non sono una piazza dove “vomitare” commenti senza rispettare le regole di diritto.

La giurispridenza e’ pacifica nell’ affermare che: “La pubblicazione di commenti offensivi su piattaforme social, che permette la trasmissione del messaggio ad un numero indeterminato di persone, integra il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., stante la natura pubblica della bacheca virtuale e la non contestualità del recepimento delle offese.(Tribunale Ferrara, Sentenza, 03/06/2025, n. 818; FontiMassima redazionale, 2025)

A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'autore di un messaggio contenente espressioni diffamatorie che lo divulga a più persone è penalmente responsabile per il reato di diffamazione, indipendentemente dal fatto che egli sia l'autore materiale del contenuto diffamatorio. La divulgazione consapevole di un messaggio lesivo della reputazione altrui costituisce una forma di comunicazione rilevante ai sensi dell'art. 595 cod. pen. (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 07/03/2025, n. 25430;Fonti:Massima redazionale, 2025)

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico. (Cass. pen., Sez. V, 06/07/2020, n. 22049;Fonti:Massima redazionale, 2020).

 

 

 

 

 

 

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