Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Retelit Digital Services S.p.a

05 november 2026

Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Retelit Digital Services S.p.a. per la violazione dell’art. 8, comma 4, dell’allegato B alla delibera n. 106/25/CONS, in combinato disposto con la delibera n. 271/25/CONS e con l’art. 3, comma 3, dell’allegato A alla delibera n. 8/15/CIR (Contestazione n. 1/26/DTC)
 
A partire dal mese di novembre 2025, sono pervenute all'Agcom quattro segnalazioni trasmesse da parte dell’Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing (di seguito “Assocall”) in cui sono state denunciate iniziative di telemarketing realizzate utilizzando numerazioni fisse e mobili “inesistenti/non richiamabili”. In particolare, Assocall ha riferito di aver ricevuto numerose segnalazioni di utenti che hanno lamentato di essere stati raggiunti, su utenze di diversi operatori di telefonia mobile puntualmente indicati, da chiamate relative a telemarketing effettuate utilizzando numerazioni oggetto di camuffamento del numero chiamante (CLI spoofing), nonostante l’implementazione delle prescrizioni contenute nella delibera n. 106/25/CONS riguardanti il blocco delle chiamate provenienti dall’estero che usano illegittimamente la numerazione nazionale per identificarne l’origine. Un utente, d’altra parte, ha rappresentato di aver ricevuto chiamate “…di teleselling di servizi fonia/energia”, nonostante l’inserimento della sua utenza mobile nel Registro pubblico delle opposizioni. Al fine di verificare il rispetto della normativa di settore, è stata effettuata dall'Agcom un’articolata attività pre-istruttoria nei confronti di tutte le società convolte nella catena dell’instradamento delle chiamate. Al termine delle verifiche, è emerso che Retelit ha assegnato numerazioni a Tekmind qualificandolo come reseller di servizi voce, senza che quest’ultimo avesse il necessario titolo autorizzativo, omettendo di svolgere le necessarie verifiche. Tanto premesso, con atto n. 1/26/DTC del 29 aprile 2026, notificato alla parte in pari data, è stata contestata la violazione dell’art. 8, comma 4, dell’Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS in combinato disposto con la delibera n. 271/25/CONS e con l’art. 3, comma 3, dell’Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR per non aver garantito, con la dovuta diligenza, il corretto utilizzo delle numerazioni a essa assegnate e la conformità dei servizi resi secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente, disponendo la sospensione immediata delle numerazioni assegnate al proprio partner commerciale Tekmind solo a seguito dell’avvio delle attività preistruttorie da parte dell’Autorità. A conclusione dell’istruttoria procedimentale, RDS non addotto giustificazioni idonee a escludere la propria responsabilità rispetto alla condotta censurata e, pertanto, l’Autorità ha adottato il provvedimento sanzionatorio in oggetto.

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