Nis 2: Determinazione 14.4.2025 del ACN

28 may 2025

E' entrata in vigore il 30 aprile 2025, la Determinazione 14.4.2025 del ACN che stabilisce  le modalità e le specifiche di base per l’adempimento agli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto medesimo.

La disposizione prevede inter alia che :

 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, gli operatori telco, limitatamente ai sistemi informativi e di rete telco, per quanto non in contrasto con la legge e il decreto NIS, assicurano il mantenimento delle misure di sicurezza e di integrità delle reti e dei servizi già adottate prima dell’entrata in vigore del decreto NIS ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

Al fine di assicurare la continuità dell’obbligo di notifica di incidente di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ai sensi dell’articolo 25 del decreto NIS, dall’entrata in vigore della presente determinazione, gli operatori telco, limitatamente ai sistemi informativi e di rete telco, notificano gli incidenti significativi di base:

a) di cui all’allegato 3, qualora siano soggetti importanti;

b) di cui all’allegato 4, qualora siano soggetti essenziali.

3. Ai fini del comma 2, nella definizione del livello di servizio atteso di cui agli allegati 3 e 4,

gli operatori telco considerano come incidenti significativi di base i seguenti casi:

a) durata superiore ad un’ora e percentuale degli utenti colpiti superiore al quindici per

cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;

b) durata superiore a due ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al dieci per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;

c) durata superiore a quattro ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al cinque per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato; durata superiore a sei ore e percentuale degli utenti colpiti superiore al due per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;

e) durata superiore ad otto ore e percentuale degli utenti colpiti superiore all’uno per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato.

Il termine per gli adempimenti di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

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