Nel febbraio 2023, ritenendo che la MegaFon apporti un sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, il Consiglio1 ha inserito tale societa` nell’elenco delle entita` interessate dalle misure restrittive adottate dall’Unione europea. Tali misure vietano in particolare agli operatori europei di vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie a duplice uso a favore della MegaFon, nonche´ di fornire a quest'ultima assistenza tecnica o finanziaria in relazione a tali beni e tecnologie.
Nel luglio 2023 2 e nel gennaio 2024 3, il Consiglio ha deciso di prorogare le misure restrittive nei confronti di tale societa`.
La MegaFon ha adito il Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento di tali atti del Consiglio nella parte in cui inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi delle entita` russe interessate dalle misure restrittive. Essi difetterebbero di una motivazione e sarebbero inficiati da un errore di valutazione, violerebbero i suoi diritti della difesa nonche´ il principio di proporzionalita`.
Il Tribunale respinge tale ricorso nella sua integralita`.
Esso rileva che il Consiglio ben ha esposto le ragioni specifiche e concrete sulla base delle quali ha deciso di applicare talune misure restrittive nei confronti della MegaFon. In effetti, esse mirano a impedire l’acquisto, da parte di un attore maggiore della telefonia mobile in Russia, di taluni beni e talune tecnologie che possono essere utilizzati per sostenere l'aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, in particolare fornendo servizi di telecomunicazione all'esercito russo.
Il Tribunale respinge anche gli argomenti addotti dalla MegaFon in merito alla violazione dei suoi diritti della difesa. Esso rileva in particolare che il Consiglio non era tenuto ad ascoltare la MegaFon prima di inserirla nell’elenco summenzionato. Se lo avesse fatto, sarebbe venuto meno l'effetto sorpresa che garantisce l’efficacia dell’inserimento. Inoltre, in considerazione del fatto che la proroga delle misure restrittive era basata sulla medesima motivazione, il Consiglio non era tenuto ad informare la MegaFon della sua intenzione di mantenerla nell’elenco.
Il Tribunale rileva, poi, che il Consiglio non e` incorso in un errore di valutazione inserendo e mantenendo la MegaFon negli elenchi di cui trattasi.