Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati

06 february 2024

Con il Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati, il Garante  privacy chiede ai datori di lavoro pubblici e privati di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore.

I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

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Legge 02/12/2025, n. 181- Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 dicembre 2025, n. 280.

  La legge 181/2025 introduce il nuovo  art. 577-bis c.p. che così dispone: “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione

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Consob - Delibera 15 ottobre 2025 n. 237001 Introduzione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività. (Delibera n. 23700).

 I soggetti indicati nella tabella di cui sotto, sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2025, un importo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate

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