We use cookies for various purposes, among other things to allow website functions and targeted marketing activities. For more information, please review our privacy and cookie policy. You can manage your cookie settings by clicking on 'Manage Cookies'
Cugia Cuomo & Associati
07 october 2024
La Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE nella causa C-650/22 | FIFA ha stabilito che le norme FIFA ostacolano la liberta` di circolazione dei giocatori e restringono la concorrenza tra i club.
La Corte dichiara che l'insieme di tali norme e` contrario al diritto dell'Unione.
Da un lato, le norme in questione sono tali da ostacolare la libera circolazione dei calciatori professionisti che vogliano far evolvere la loro attivita` andando a lavorare per un nuovo club, stabilito nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione. Infatti, dette norme fanno gravare su tali giocatori, e sui club che intendano ingaggiarli, rischi giuridici rilevanti, rischi finanziari imprevedibili e potenzialmente molto elevati nonche´ significativi rischi sportivi, che, considerati nel complesso, sono tali da ostacolare il trasferimento internazionale di questi giocatori. Anche se e` vero che restrizioni alla libera circolazione dei giocatori professionisti possono essere giustificate dall'obiettivo di interesse generale consistente nel garantire la regolarita` delle competizioni di calcio tra club, mantenendo un certo grado di stabilita` nell'organico dei club di calcio professionistici, tuttavia, nel caso di specie, le norme di cui trattasi, fatta salva la verifica da parte della cour d'appel de Mons, sembrano spingersi, sotto molti aspetti, oltre quanto necessario per il perseguimento di tale obiettivo.
Per quanto riguarda, dall'altro lato, il diritto della concorrenza, la Corte dichiara che le norme controverse hanno lo scopo di restringere, se non addirittura di impedire, la concorrenza transfrontaliera che potrebbero farsi tutti i club di calcio professionistici stabiliti nell'Unione ingaggiando unilateralmente giocatori contrattualmente legati ad un altro club o giocatori il cui contratto sia stato asseritamente risolto senza giusta causa. A tal riguardo, la Corte ricorda che la possibilita` di farsi concorrenza reclutando giocatori gia` formati svolge un ruolo essenziale nel settore del calcio professionistico e che le norme che restringono in modo generalizzato tale forma di concorrenza, cristallizzando la ripartizione dei lavoratori tra i datori di lavoro e compartimentando i mercati, sono assimilabili ad un accordo di non sollecitazione. Peraltro, la Corte rileva che, fatta salva la verifica da parte della cour d'appel de Mons, tali norme non sembrano essere indispensabili o necessarie.
News archive
dic23
23/12/2025
ll Garante privacy ha sanzionato Verisure Italia per trattamento illecito di dati personali ai fini di marketing.
Il provvedimento nasce dal reclamo di un ex cliente, che aveva continuato a ricevere sms promozionali indesiderati, anche dopo essersi opposto al trattamento dei dati, e dalla segnalazione di
Definizione della controversia tra Cellnex Italia SpA ed il Comune di Manfredonia (FG) per l’installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS
Con la delibera n. 42/25/CIR viene definita la controversia tra Cellnex Italia SpA ed il Comune di Manfredonia per l’installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità
Fiber S.p.A. beneficiario di aiuti di Stato
Con la delibera n. 277/25/CONS si approvano, ai sensi delle delibere n. 120/16/CONS e n. 171/25/CONS e sulla base dei criteri indicati negli Orientamenti della Commissione europea, nel rispetto di quanto
gen4
04/01/2026
RSA e malasanità: la fitta rete di responsabilità tra dottrina e giurisprudenza
I profili di responsabilità civile e penale,
gen3
03/01/2026
La clausola compromissoria richiamata per relationem: profili di validità
Requisito della forma scritta ad substantiam
gen2
02/01/2026
È valida la clausola che ''allunga'' il preavviso del CCNL?
Per il Tribunale di Tivoli la risposta
Questi servizi sono necessari per il corretto funzionamento di questo sito web: Bunny Fonts
I servizi di Google Analytics ci aiutano ad analizzare l'utilizzo del sito e ottimizzarlo per un'esperienza migliore per tutti: clicca qui per maggiori informazioni
I servizi di Youtube aiutano il servizio ad analizzare l'utilizzo dei plugin e ottimizzarli per un'esperienza migliore per tutti: clicca qui per maggiori informazioni
I servizi di Google Maps aiutano il servizio ad analizzare l'utilizzo dei plugin e ottimizzarli per un'esperienza migliore per tutti: clicca qui per maggiori informazioni
Il sito utilizza dei Social Plugins Facebook di diversi social network. Il social network trasmette il contenuto del plugin direttamente al tuo browser, dopodichè è collegato al sito web. Attraverso l'inclusione del plugin il social network riceve l'informazione che hai aperto la rispettiva pagina del nostro sito web: clicca qui per maggiori informazioni.
Il sito utilizza dei Social Plugins Twitter di diversi social network. Il social network trasmette il contenuto del plugin direttamente al tuo browser, dopodichè è collegato al sito web. Attraverso l'inclusione del plugin il social network riceve l'informazione che hai aperto la rispettiva pagina del nostro sito web: clicca qui per maggiori informazioni.
Il sito utilizza dei Social Plugins Linkedin di diversi social network. Il social network trasmette il contenuto del plugin direttamente al tuo browser, dopodichè è collegato al sito web. Attraverso l'inclusione del plugin il social network riceve l'informazione che hai aperto la rispettiva pagina del nostro sito web: clicca qui per maggiori informazioni.