Il Consiglio di Stato, (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 12/02/2026) 10/04/2026, n. 2869) ha recentemente ribadito che In linea generale, occorre rilevare che le infrastrutture per telecomunicazioni costituiscono opere di "urbanizzazione primaria", sono di "pubblica utilità" e rispondono ad un "preminente interesse generale" ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003) che, per tale motivo, prevede un regime semplificato ed accelerato per il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI. 3 dicembre 2025, n. 9520).
In proposito, la giurisprudenza ha peraltro chiarito che il favor assicurato alla diffusione delle infrastrutture a rete per la comunicazione elettronica, che emerge in modo evidente dal D.Lgs. n. 259 del 2003, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti all'amministrazione competente, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi "sensibili" e "differenziati", quale quello paesaggistico, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione (cfr. da ultimo, Cons. Stato, VI, 8 ottobre 2025, n. 7865; Cons. Stato, VI, 30 settembre 2025, n. 7601).
Tuttavia, il Consiglio di stato ha respinto l’ appello del Comune di Castelfranco di Stato (Provincia di Pisa), che con Provv. del 20 settembre 2023, non ha accolto la domanda di autorizzazione presentata dalla I.I. s.p.a. per l'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile in Viale E. n. 13, foglio n. (...), mapp. n. (...). evidenziando che le richieste del comune devono intendersi infondate.
L'appello proposto dal Comune di Castelfranco di Stato è infondato in quanto le censure dedotte non sono idonee a dare conto di una compiuta istruttoria sull'istanza da parte dell'Amministrazione comunale, la quale, inoltre, non ha motivato il diniego in modo adeguato.
Il diniego è stato essenzialmente adottato, in quanto l'ubicazione della stazione radio base proposta da I.I. non è conforme alla pianificazione comunale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13 marzo 2023.
La questione centrale della vicenda controversa, pertanto, è accertare se tale pianificazione sia fonte di un potere amministrativo vincolato o discrezionale.
L'art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001, come modificato dal D.L. n. 13 del 2023, convertito dalla L. n. 41 del 2023, dispone che:
"I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.6.
L'art. 9, comma 1, della L.R. Toscana n. 49 del 2011 prevede che:
"Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l'installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:
a) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e, in particolare, dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1;
b) delle aree individuate sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, e della delimitazione ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis;
c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Il Regolamento comunale per l'installazione di impianti di telecomunicazioni del Comune di Castelfranco di Sotto, ratione temporis vigente, all'art. 3, solo alla quale ha fatto riferimento l'atto in contestazione, detta i criteri per la localizzazione degli impianti, mentre, all'art. 6, comma 8, stabilisce che "l'installazione degli impianti è consentita solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni, elaborata nel rispetto delle esigenze avanzate dalle compagnie richiedenti, attraverso la trasmissione annuale del programma di sviluppo della rete ed aggiornata periodicamente secondo le esigenze dei richiedenti".
La mappa delle localizzazioni, conformemente alle ipotesi di localizzazione per lo sviluppo della rete del gestore I. di cui alla relazione tecnica, aggiornamento 2023, redatta da P., indica "Area Cimitero Viale Europa".
Ora, volendo ritenere che il sito su cui I. ha chiesto di installare l'impianto, sebbene ricadente in Viale Europa, non coincida con l'area di cui alla mappa delle localizzazioni, l'art. 6, comma 8, del Regolamento comunale, peraltro non richiamato dall'Amministrazione nella motivazione del diniego, sembrerebbe, ad una esegesi meramente letterale, non consentirne l'installazione.
Tuttavia, la norma regolamentare deve essere correttamente interpretata in chiave sistematica, alla luce delle richiamate norme di rango primario, secondo le quali devono essere introdotti criteri localizzativi ed è ben possibili introdurre criteri preferenziali, ma limiti specifici possono essere introdotti solo con riferimento a siti sensibili espressamente individuati, mentre non è possibile un divieto di localizzazione maggiormente generalizzato.
Ne consegue che, correttamente interpretata la norma regolamentare, il potere esercitato dal Comune di Castelfranco di Sotto nell'adozione dell'atto applicativo non si connota come un potere strettamente vincolato, ma costituisce espressione di discrezionalità, nel senso che i siti individuati nella mappa di localizzazione costituiscono siti preferenziali, ma non sono automaticamente ostativi al rilascio dell'autorizzazione in altro sito individuato e richiesto dall'operatore.
L'Amministrazione comunale, pertanto, avrebbe dovuto valutare se il sito già individuato con carattere preferenziale assicurasse o meno la stessa copertura del sito per il quale l'operatore ha chiesto l'autorizzazione e, solo in caso di parità di copertura, avrebbe potuto legittimamente negare l'autorizzazione.
Sul punto, è vero che nel provvedimento di conferma dell'8 novembre 2023 è indicato che "il sito ipotizzato nel piano Comunale è comparabile con quello proposto dall'operatore, in termini di servizio", ma l'Amministrazione avrebbe dovuto più puntualmente dimostrare non la mera comparabilità bensì l'affettiva equivalenza, in termini di servizio, tra i due siti.
L'appello viene respinto, e ciò esime dall'esame dei motivi riproposti dalla parte appellata, salvo il riesercizio del potere da parte del Comune di Castelfranco di Sotto, che dovrà riprovvedere sull'istanza presentata da I.I. volgendo una compiuta istruttoria secondo quanto sopra evidenziato.
L'Amministrazione comunale dovrà valutare anche i profili relativi alla verifica in ordine al se la struttura in progetto necessiti o meno di deposito strutturale o dichiarazione circa la non necessità di tale deposito ed alla verifica della distanza della struttura dalla Scuola Elementare di Via Magenta e/o relative interferenze, i quali, sia pure contenuti nella motivazione del diniego, non hanno costituito oggetto del presente thema decidendum.
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