In tema di trattamento dei dati personali e diritto all'oblio, una volta accertata l'illiceità della tardiva deindicizzazione da parte del motore di ricerca e, dunque, la violazione del diritto all'oblio dell'interessato il giudice di merito non può rigettare la domanda risarcitoria limitandosi ad affermare apoditticamente la mancata prova del danno, ma deve verificare, con motivazione effettiva e non meramente apparente, se il pregiudizio non patrimoniale possa ritenersi provato anche in via presuntiva, tenendo conto della natura e dei contenuti degli articoli, della loro diffusione on line, della non attualità e non pertinenza della notizia rispetto alla situazione attuale e della posizione sociale della persona coinvolta.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/03/2026, n. 6433, Fonti: Massima redazionale, 2026