Contratti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche: Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte degli operatori TLC

27 gennaio 2017

 Il Tar Lazio accoglie il ricorso relativo alla possibilità per gli operatori di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali purché sia garantito all’utente il diritto di recesso senza penali

Con la sentenza n. 00947/2017, pubblicata il 19 gennaio 2017, il Tar Lazio ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Assotelecomunicazioni, Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per l’annullamento della Delibera n. 519/15/CONS di approvazione del “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”.

Nello specifico, le ricorrenti – insieme ad Assoprovider che è intervenuta successivamente ad adiuvandum in qualità di associazione rappresentativa dei provider e delle imprese di comunicazione elettronica – hanno impugnato la predetta Delibera con riferimento alle disposizioni relative a:

-       la facoltà per gli operatori di comunicazioni di modificare le condizioni contrattuali – previa comunicazione agli utenti – “solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo, ovvero quando tali modifiche siano a vantaggio dell’utente”. In tali casi è stabilito che il recesso ha efficacia “a far data dall’entrata in vigore delle modifiche contrattuali se la relativa comunicazione perviene all’operatore prima di tale data e, in ogni caso, rende inapplicabili all’utente le nuove condizioni” (art. 6, commi 1, 2 e 3);

-       la durata del contratto, relativamente alla parte in cui è previsto il divieto di un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi nei contratti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche conclusi tra operatori e consumatori (art. 5);

-       la disciplina relativa alla cessazione del rapporto contrattuale con riferimento all’art. 8, comma 1, in forza del quale in caso di disdetta, l’operatore non può addebitare all’utente alcun corrispettivo per i costi della cessazione (se non eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto), compresi eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale e all’art. 8, comma 2, nella parte in cui stabilisce il divieto per l’operatore di addebitare – in caso di disdetta o di recesso dell’utente – un corrispettivo “per le prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto ovvero dalla data di efficacia del recesso”;

-       l’onere, posto in capo agli operatori che intendono modificare le condizioni contrattuali, di comunicare agli utenti interessati, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, il contenuto ed i motivi delle modifiche, la data di entrata in vigore delle stesse nonché l’informativa relativa al diritto di recedere senza penali né costi di disattivazione ed alla possibilità di passare ad altro operatore (art. 6, comma 2 e all. 1, § 4).

All’esito del giudizio, il Tar Lazio ha annullato la Delibera emessa dall’AGCOM n. 519/15/CONS limitatamente al motivo di ricorso relativo alle previsioni contenute all’art. 6, comma 1 e all’allegato n. 1, § 1 del Regolamento, accogliendo parzialmente il ricorso.

Con riferimento alla previsione in forza della quale “gli operatori modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell’utente” (previa comunicazione del contenuto e dei motivi che giustificano la modifica e dell’informativa sul diritto di recesso senza penali), il Collegio giudicante ha accolto le deduzioni formulate dalle ricorrenti confermando che le limitazioni allo ius variandi degli operatori imposte dall’AGCOM non risulterebbero conformi al disposto dell’art. 70 (“Contratti”) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. n. 259/2003) il quale, oltre a non prevedere alcuna limitazione simile, viceversa presuppone, al comma 4, uno ius variandi laddove afferma il diritto degli utenti di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le modifiche proposte dall’operatore.

Aggiunge il Tar Lazio che il diritto degli utenti di recedere dal contratto in caso di mancato gradimento delle nuove condizioni proposte dagli operatori è sancito anche nell’ambito delle norme comunitarie, in particolare nell’art. 20, comma 2 della Direttiva 2002/22/CE e nel considerando n. 27 della Direttiva 2009/136/CE.

In caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte degli operatori, all’utente deve essere garantito il diritto di recesso senza penali.

I giudici amministrativi hanno, invece, ritenuto infondati i restanti motivi del ricorso con conseguente conferma della Delibera 519/15/CONS.

 

Avv. Ilaria Di Benedetto

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