Compensazione per volo aereo in ritardo

02 agosto 2019

La Corte di giustizia dell’union europea, nella Sentenza nella causa C-502/18 CS e a. / Ceské aerolinie a.s , ha deciso che Voli in coincidenza con partenza da uno Stato membro, destinazione in un paese terzo e scalo in un altro paese terzo, tutto con un’unica prenotazione: il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subìto un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione del secondo volo, operato da un vettore aereo non comunitario .

La Corte ha anche concluso che, nelle circostanze della presente causa, Ceské aerolinie è, in linea di principio, tenuta alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento in ragione del ritardo prolungato all’arrivo registrato sul volo in coincidenza a destinazione Bangkok, e ciò benché tale ritardo prolungato si sia verificato sul volo da Abou Dhabi a Bangkok e sia imputabile a Etihad Airways. In tal senso la Corte sottolinea che, nell’ambito dei voli con una o più coincidenze che siano stati oggetto di un’unica prenotazione, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo. 

 

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