L'Agcom, con delibera 345/21/Cons, ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Wind Tre S.p.a. per la violazione dell’articolo 70, commi 1 e 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l’art. 6, dell’allegato a, alla delibera n. 519/15/CONS e dell’articolo2, comma 2, della delibera n. 326/10/CONS (contestazione n. 6/21/DTC).
Con riferimento alla variazione decorrente dal 27 gennaio 2021, replicata a decorrere dal 15 marzo 2021, la società Wind Tre S.p.A. non ha rispettato quanto previsto dalla normativa di settore per i seguenti quattro profili:
1. in caso di esaurimento del credito residuo, la Società ha attivato, in aggiunta all’offerta di telefonia mobile prepagata sottoscritta dai clienti, una modalità di prosecuzione automatica del traffico voce, SMS e dati con relativo specifico addebito di euro 0,99 fino a tre giorni consecutivi;
2. l’attivazione di tale modalità, limitatamente alla prosecuzione del traffico dati, si pone, altresì, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente che sancisce l’obbligo di cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo sia stato interamente esaurito senza ulteriori addebiti per il cliente e richiedendo un espresso consenso alla ripresa della connessione;
3. con l’attivazione del piano “Wind Tre Basic New”, in caso di disattivazione delle opzioni “All-In” e “Play”, la Società non solo ha inteso sostituire gli originari piani base a consumo con un nuovo piano, ma in più tale piano prevede anche il pagamento di un costo mensile fisso, di fatto stravolgendo la natura e la funzione dei piani a consumo medesimi, che si caratterizzano proprio dalla consapevolezza, da parte dei fruitori, di non essere tenuti a nessuna prestazione se non viene generato alcun traffico;
4. le informative rese agli utenti risultano incomplete e poco trasparenti.
In merito, invece, a una diversa variazione decorrente dal 29 marzo 2021, è stato accertato che la Società ha reso agli utenti informative poco e complete e trasparenti non permettendo loro di comprendere agevolmente l’oggetto della modifica così da decidere se esercitare o meno il previsto diritto di recesso senza costi.
Quindi, l'Agcom ha imposto una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.044.000,00 (unmilionequarantaquattromila/00) ai sensi dell’art. 98, comma 16, del Codice;
Inoltre, con la delibera 317/21/Cons, l'Agcom ha adottato l' Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. per la violazione dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 7/2007 convertito con modificazioni in legge n. 40/2007 (contestazione n. 7/21/DTC). L'Agcom ha contestato all'operatore di aver prevedendo di default l’addebito in un’unica soluzione delle rate residue dei prodotti offerti congiuntamente all’offerta da rete mobile in mancanza di una espressa richiesta dell’utente di proseguire il pagamento rateale. D’altra parte, anche la “firma specifica” che il cliente appone sulla Proposta di acquisto in merito alla modalita` di addebito delle rate residue del prodotto nell’eventualita` di recesso anticipato, si traduce nella mera adesione alla clausola delle condizioni generali di contratto che prevedono l’addebito delle rate residue in unica soluzione come modalita` di default in mancanza di una diversa scelta dell’utente. Per di piu`, si e` appurato che ne´ la Proposta di acquisto, ne´ la pagina trasparenza tariffaria in essa richiamata, ne´ tantomeno le condizioni generali di contratto hanno specificato le modalita` per effettuare tale scelta, atteso che tali informative non chiariscono che l’opzione per la prosecuzione del piano rateale vada esercitata al momento dell’esercizio del recesso (ovvero nei 5 gg successivi alla richiesta di MPN). Tale indicazione, invero, risulta reperibile unicamente alla sezione del sito web denominata “Supporto”, tra le informazioni dedicate al recesso contrattuale,segnatamente al link https://www.vodafone.it/portal/Privati/Supporto/disdetta, cioe` in una pagina nemmeno richiamata nella proposta di acquisto. Di conseguenza, non solo la prosecuzione della rateizzazione non e` garantita di default, ma una eventuale scelta per tale opzione risulta di fatto disincentivata, in considerazione della lacunosita` delle informazioni contrattuali e precontrattuali fornite alla clientela.
La scelta di impostare come modalita` di default l’addebito delle rate residue in unica soluzione e` ancor meno giustificabile se si considera che le Condizioni generali di contratto per il servizio mobile in abbonamento prevedono, invece, per il solo caso di recesso per modifiche contrattuali l’automatica prosecuzione delle rateizzazioni in corso, prefigurando cosi`, per la gestione di una medesima casistica (recesso/passaggio ad altro operatore) un doppio binario in ragione delle motivazioni per le quali il recesso e` esercitato. In secondo luogo, non puo` non rilevarsi che, pur a seguito dei chiarimenti forniti con la Comunicazione di maggio 2019, la Societa` abbia avviato solo a fine 2020 nell’ambito del descritto programma “Next”, le iniziative necessarie per modificare la prassi censurata nel senso indicato dall’Autorita`.
Agcom quindi ha imposto una sanzione di pecuniaria di euro 174.000 (centosettantaquattromila/00), ai sensi dell’art. 98, comma16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
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