In data 20 ottobre 2022 è stato adottato il provvedimento n. 350 con il quale è stata comminata a Limit Call S.r.l.s. (di seguito «Limit Call» e «Società») la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 per la violazione dell’art. 157 del Codice (in www.gpdp.it, doc. web n. 9832544), non avendo la Società fornito riscontro alla richiesta di informazioni del 10 febbraio 2022 (rif. prot. n. 9268/22) in relazione ad un reclamo proposto all’Autorità inerente alla ricezione di telefonate indesiderate in assenza del consenso dell’interessato.
Successivamente, sono stati avviati i controlli ispettivi, da cui e' emerso che la società aveva acquisito le anagrafiche del reclamante da un list provider con sede in Moldavia, dal quale aveva acquistato 100mila contatti utilizzati per effettuare oltre 32.600 telefonate. Le chiamate avevano portato alla sottoscrizione di circa 300 contratti.
Il 7 settembre 2023 è stato comunicato alla Società l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, per l’adozione di eventuali provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento. Con tale comunicazione (prot. n. 125354/23) sono state imputate a Limit Call le violazioni delle seguenti disposizioni:
artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, per non aver fornito l’informativa nel corso dei contatti promozionali;
artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7 del Regolamento e art. 130 del Codice, per aver effettuato telefonate promozionali senza il consenso informato degli interessati;
artt. 12, parr. 2 e 3, 15 e ss. del Regolamento, per non aver adottato misure adeguate a consentire il riscontro alle istanze di esercizio dei diritti degli interessati, non risultando funzionante il canale di posta elettronica preposto alla relativa trattazione;
art. 1, comma 11, della legge n. 5/2018, in relazione al successivo comma 12 e all’art. 130, comma 3, del Codice, per aver svolto attività di telemarketing senza aver consultato il Registro Pubblico delle Opposizioni prima della campagna promozionale;
art. 31 del Regolamento (Cooperazione con l’Autorità di controllo), per aver offerto una insufficiente collaborazione all’Autorità di controllo, dal momento che è stato necessario eseguire un accertamento ispettivo presso la sede legale della Società per ottenere le informazioni originariamente richieste in ordine al trattamento dei dati personali degli interessati.
L’Autorità ha rilevato, in particolare, che il call center non aveva controllato la regolarità delle liste acquisite dal proprio partner commerciale. Non aveva infatti verificato l’origine dei dati, se l’informativa agli utenti era stata resa e se i consensi dei destinatari della campagna promozionale erano stati acquisiti. Lo stesso call center, inoltre, nel corso delle telefonate non forniva informazioni sulla propria identità limitandosi a richiedere all’utente di poter essere ricontattato qualora interessato ai servizi offerti.
La società, infine, prima di avviare le campagne promozionali non aveva neppure effettuato le dovute verifiche nel Registro pubblico delle opposizioni, né aveva adottato misure idonee a consentire il riscontro alle istanze degli utenti.
Alla luce delle gravi violazioni riscontrate e del carattere colposo della condotta, il Garante ha pertanto inflitto al call center una multa di 60mila euro.
L’Autorità ha ingiunto anche alla società di cancellare tutti i dati acquisiti illecitamente e di attivare idonee misure tecniche, organizzative e di controllo affinché il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto della normativa privacy lungo tutta la filiera.
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