Suddivisione dell competenze tra AGCM e AGCOM

28 febbraio 2020

Il Consiglio di Stato  (Cons. Stato Sez. VI, 25/10/2019, n. 7296) torna per l'ennesima volta sul tema delle competenze ripartite tra Agcom e Agcm chiarendo che In presenza di una pratica commerciale scorretta, la competenza è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). La competenza delle altre Autorità di settore (AGCom) è residuale e ricorre soltanto quando la disciplina di settore regoli «aspetti specifici» delle pratiche che rendono le due discipline incompatibili. Costituisce pratica commerciale aggressiva la fornitura di servizi a pagamento non richiesti dal consumatore e preimpostati dall'operatore di telefonia mobile. Trova applicazione il Codice del consumo e non il Codice delle comunicazioni elettroniche.

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