Spamming e GDPR
14 ottobre 2019
Con la sentenza 41604/2019, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, ha precisato che lo spamming, ovvero l’invio in varie forme di una pluralità di messaggi pubblicitari a una vasta platea di utenti senza il consenso di costoro, assume rilevo penale, nel momento in cui si verifichi per ciascun destinatario un effettivo “ nocumento”.
Sul punto, la Cassazione chiarisce che il concetto di “nocumento” non può certo esaurirsi nel semplice fastidio di dover cancellare di volta in volta le mail indesiderate, ma deve tradursi in un pregiudizio concreto, anche non patrimoniale, ma comunque suscettibile di essere giuridicamente apprezzato.
In tal senso, pertanto, chiarisce la Corte di Cassazione che occorre un’adeguata verifica fattuale volta ad accertare, a esempio, se l’utente abbia segnalato al mittente di non voler ricevere un certo dopo di messaggi e se nonostante tale iniziativa, l’agente abbia perseverato in maniera non occasionale a inviare messaggi indesiderati, creando così un reale disagio al destinatario.
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