Sorveglianza del lavoratore

22 giugno 2020

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possano essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati solo previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero tramite autorizzazione ministeriale o della DTL competente ed a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto illegittimo il comportamento adottato dal datore di lavoro in ordine al controllo a distanza di una lavoratrice di un centro estetico posto in essere senza autorizzazione e senza alcuna comunicazione al personale; nel caso in esame, risultano infatti violate tutte le prescrizioni previste dalla normativa (art. 4 St. Lav.), essendo emerso che, a totale insaputa della dipendente, il datore di lavoro, al fine di accertare l'applicazione alla clientela da parte di quest'ultima di tariffe scontate non previste, aveva sottoposto il locale di ingresso del centro estetico a videosorveglianza, per almeno dieci giorni, monitorando costantemente le operazioni ed i movimenti della lavoratrice, senza aver prima ottenuto l'obbligatorio accordo in sede sindacale né tantomeno l'autorizzazione ministeriale).

Tribunale Bergamo Sez. lavoro, 05/03/2020

FONTI

Massima redazionale, 2020

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